Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali di un’impugnazione, sottolineando come un ricorso inammissibile per genericità non possa superare il vaglio della Suprema Corte. La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una lamentela generale. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio. I ricorrenti lamentavano una violazione dell’articolo 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena, e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la pena inflitta era eccessiva e incongrua rispetto ai fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi presentati totalmente inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene drastica, è fondata su una solida base procedurale che merita attenzione.
Le Motivazioni e il concetto di ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che l’impugnazione era priva dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono.
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a contestare in modo generico l’eccessività della pena, senza però confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano, infatti, motivato adeguatamente la loro decisione sulla base di due elementi chiave: l’oggettiva gravità della condotta e la personalità criminale degli imputati. I ricorrenti, omettendo di confutare punto per punto queste valutazioni, hanno presentato un ricorso inammissibile perché privo della necessaria specificità. In pratica, non basta affermare che una pena è ingiusta; è indispensabile spiegare perché, contestando analiticamente il ragionamento del giudice che l’ha determinata.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione serve come monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere un mero atto di dissenso, ma deve configurarsi come una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una revisione della sentenza, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire che il processo di impugnazione si svolga correttamente, concentrandosi su critiche concrete e verificabili anziché su lamentele astratte.
Quando un ricorso contro la determinazione della pena viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a sostenere un’eccessività della pena senza confutare in modo specifico le argomentazioni dei giudici di merito, come quelle relative alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato, fallendo così nel rispettare i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, tremila euro).
Cosa si intende per ‘difetto di specificità’ in un ricorso?
Per ‘difetto di specificità’ si intende la mancanza, nell’atto di impugnazione, di un confronto critico e argomentato con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Il ricorrente non può limitarsi a riproporre le proprie tesi, ma deve contestare puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LATERZA il 28/10/1969
COGNOME NOME nato il 03/09/1973
COGNOME NOME nato a LECCE il 14/01/1985
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requis prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la difesa, in limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattam sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito;
rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all congruità della pena stante l’oggettiva gravità della condotta e la person criminale degli imputati (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata argomentazioni con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con conseguent difetto di specificità.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.