Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 29/11/1981
avverso il decreto del 03/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che le censure dedotte nel reclamo di NOME COGNOME, convertito in
ricorso per cassazione ad opera del Tribunale di sorveglianza di Perugia all’esito di udienza nel contraddittorio delle parti, relative alla violazione degli artt. 3 e 27 Co
e 1 e
35-bis
I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ad opera del provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui si rigettava il reclamo avverso le disposizioni della Direzione dell’istituto penitenziario in merito alle modalità d
effettuazione del controllo mediante metal detector imposto per ogni spostamento del detenuto fuori della cella, sono manifestamente infondate.
È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a
provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità
dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010: nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza rigettava – qualificandolo generico e non relativo ad un diritto soggettivo asseritamente violato – il reclamo del detenuto che si doleva del mancato trasferimento, adeguatamente motivato dall’Amministrazione, presso case di reclusione all’aperto per ivi svolgere lavori agricoli).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla C ss delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass- selle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.