Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. L’analisi di questa ordinanza è fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua reiezione per genericità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a provocare una nuova valutazione della vicenda. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che riflettono i vizi principali dell’atto di impugnazione. L’analisi delle motivazioni è cruciale per capire cosa rende un ricorso debole e destinato al fallimento.
Genericità delle Censure sulla Responsabilità
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la “palese genericità” del ricorso nel censurare l’affermazione di responsabilità. Secondo la Corte, il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, l’atto di appello si è limitato a riproporre delle difese senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico che aveva portato i giudici d’appello a confermare la condanna. Un ricorso efficace deve, al contrario, smontare punto per punto le fondamenta della decisione precedente, dimostrandone l’erroneità.
Infondatezza delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo di inammissibilità riguarda le critiche mosse al trattamento sanzionatorio. Anche su questo fronte, le censure sono state giudicate “manifestamente infondate”. La Corte d’Appello aveva fornito una valutazione, ritenuta “ineccepibile” dalla Cassazione, per giustificare sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia la misura della pena inflitta. Tale valutazione si basava su elementi concreti: la mancanza di elementi favorevoli all’imputato, la gravità del fatto, l’intensità del dolo e il comportamento tenuto subito dopo la commissione del reato. Il ricorso non è riuscito a scalfire questa valutazione, risultando privo di argomenti validi per una sua riforma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto nella sua interezza. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico, puntuale e criticamente orientato contro le ragioni della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è ‘palesemente generico’ quando non si confronta in alcun modo con le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a presentare censure che non attaccano specificamente la struttura argomentativa della decisione precedente.
Quali elementi ha considerato la Corte per rigettare le censure sul trattamento sanzionatorio?
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate basandosi sulla valutazione della sentenza precedente, che aveva considerato la mancanza di elementi favorevoli, la gravità del fatto, l’intensità del dolo e il comportamento dell’imputato immediatamente successivo al reato.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 11/03/1993
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla esclusione delle circostanze addotte a giustificazione dalla difesa dell’imputato, ritenute del tutto prive di fondament
Ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimentria della pena sono manifestamente infondate in ragione della ineccepibile valutazione in ordine alla mancanza di elementi favorevoli e sul rilievo della gravità del fat e della intensità del dolo oltre che nel comportamento immediatamente successivo al reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al papmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del ammende. la Cassa delle
Così deciso il 13.12.2024