Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per contestare errori di diritto in una sentenza. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le severe conseguenze di un’impugnazione formulata in modo generico e manifestamente infondato. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di redigere atti di appello specifici e ben argomentati.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Un imputato, ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’intera strategia difensiva si basava su un unico motivo: un presunto errore nell’identificazione della sua persona quale autore del reato. L’imputato contestava la correttezza delle conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, chiedendo alla Suprema Corte di ribaltare il verdetto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato l’istanza senza neppure entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel dettaglio, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di legge per essere esaminato. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto presentato non faceva altro che riprodurre ‘profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito’. In sostanza, l’appellante non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto per criticare la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze. La Corte ha inoltre evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse, al contrario, frutto di ‘una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza’. La genericità del ricorso, contrapposta alla solidità della motivazione della sentenza impugnata, ha reso l’impugnazione manifestamente infondata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla logica giuridica della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi di legittimità, equivale a un’azione processuale destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono formulati in modo generico, risultano manifestamente infondati o si limitano a riproporre critiche già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è ‘generico’ quando riproduce profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza contrapporre argomentazioni critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17283/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all’identificazione dell’imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il PresdØnte