Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Genericità e Infondatezza
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Con la presente ordinanza, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando i criteri di manifesta infondatezza e genericità che portano a tale esito, specialmente quando si contesta l’applicazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua contestazione riguardava la recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non escludere tale aggravante, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse illogica e carente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito della questione, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto alla Corte d’Appello sulla recidiva, ma piuttosto che il modo in cui il ricorso è stato formulato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere discusso.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni da evitare nella redazione di un’impugnazione.
1. La Manifesta Infondatezza
Il primo motivo di inammissibilità è la manifesta infondatezza. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica. Tuttavia, i giudici della Cassazione hanno verificato che, al contrario, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e argomentata (a pagina 4 della sua sentenza) per cui non vi erano elementi per disapplicare la recidiva. Il ricorso, quindi, non evidenziava un vero difetto giuridico, ma si limitava a esprimere un semplice dissenso rispetto a una decisione ben argomentata. Questo tipo di critica non è sufficiente per un ricorso in Cassazione.
2. La Genericità del Motivo di Ricorso
Il secondo e decisivo punto è la genericità. La Corte d’Appello aveva valorizzato i precedenti penali specifici dell’imputato per giustificare la recidiva. Per contestare efficacemente questa valutazione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare elementi precisi e concreti, come ad esempio la collocazione temporale dei reati precedenti, che potessero mettere in discussione il ragionamento del giudice. Invece, si è limitato a enunciazioni generiche, senza fornire argomenti specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di questa mancanza di specificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è una terza occasione per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla legittimità e sulla corretta applicazione delle norme. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e deve individuare vizi giuridici reali nella sentenza impugnata.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: la sentenza di condanna diventa definitiva e immediatamente esecutiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende. La decisione serve quindi da monito: un ricorso non può essere un tentativo generico, ma deve essere un atto giuridico rigoroso e ben fondato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento, o quando sono generici, ossia non specificano in modo chiaro e dettagliato i presunti errori della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorrente non fornisce argomenti specifici e concreti per contrastare il ragionamento del giudice precedente. Limitarsi a esprimere un dissenso generale o a fare affermazioni vaghe, senza indicare elementi precisi (come in questo caso la collocazione temporale dei reati), rende il motivo generico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta tre conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e deve essere eseguita, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, infine, al versamento di una somma di denaro a titolo sanzionatorio a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della recidiva contestata è manifestamente infondato poiché prospetta difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte d’appello ha motivato sull’insussistenza di elementi reali su cui basare la disapplicazione della recidiva contestata all’imputato e tanto a prescindere dalla genericità con cui era stato dedotto il motivo di appello, ponendosi il ricorrente in una posizione di mero dissenso rispetto all’argomentato del primo giudice;
considerato che il motivo di ricorso appare poi generico in quanto a fronte dell’assoluto rilievo attribuito dal giudice del merito ai precedenti penali anche specifici, competeva al ricorrente indicare elementi distonici riferibili all’esatt collocazione temporale delle condotte oggetto di quei precedenti, invece solo genericamente enunciate;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigli9 re Estensore GLYPH
Il Presidente