Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Generica
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore tecnico. Quando un’impugnazione manca di specificità o tenta di ridiscutere il merito dei fatti, la conseguenza è spesso una declaratoria di ricorso inammissibile, con notevoli costi per il ricorrente. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 9629/2024) offre un chiaro esempio di questi principi, analizzando un caso relativo a una misura di custodia cautelare per truffa aggravata.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dall’impugnazione di un provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato, accusato di un episodio di truffa aggravata. La difesa aveva presentato ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Una presunta illogicità e contraddittorietà nella motivazione relativa all’origine di alcuni fotogrammi che ritraevano l’indagato nel condominio della persona offesa, sostenendone l’inutilizzabilità.
2. Un vizio di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari e sul rischio di recidiva, che a dire della difesa non giustificavano una misura così afflittiva come il carcere.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ragioni distinte.
Carenza di Interesse Sopravvenuta
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla necessità della custodia in carcere, la Corte ha rilevato una “sopravvenuta carenza di interesse” da parte del ricorrente. Prima dell’udienza in Cassazione, infatti, la misura cautelare originaria era già stata sostituita con una più mite e non detentiva, con conseguente liberazione dell’indagato. Avendo già ottenuto il risultato pratico desiderato (la scarcerazione), l’interesse a una pronuncia sul punto era venuto meno, rendendo inutile l’esame del motivo.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo, relativo alla prova fotografica, è stato invece giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non è una sede per riesaminare le prove o la logicità della valutazione del giudice di merito, ma solo per contestare vizi di legittimità, come la “manifesta illogicità” della motivazione.
La difesa si era limitata a lamentare una generica “illogicità e contraddittorietà”, senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni del Tribunale del Riesame né indicare quale norma processuale (come l’art. 191 c.p.p. sull’inutilizzabilità delle prove) sarebbe stata violata. Tale approccio trasforma l’appello in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Un ricorso inammissibile è tale quando non si attiene ai rigidi paletti stabiliti dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Lamentare una semplice “illogicità” non è sufficiente; è necessario dimostrare che la motivazione del provvedimento impugnato sia palesemente insostenibile sul piano logico-giuridico o del tutto assente. In questo caso, il ricorso era vago e non centrava il punto, risultando in una mera riproposizione delle stesse questioni già risolte correttamente dal Tribunale del Riesame. L’assenza di un confronto critico con la decisione impugnata e la mancata indicazione di una precisa violazione di legge hanno reso il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La sentenza in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere formulato con estrema precisione. La genericità, la ripetizione di argomenti di merito o la mancata specificazione delle norme violate conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la mancata revisione del caso, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e un infruttuoso tentativo di rivalutazione dei fatti.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a lamentare una presunta illogicità senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, non indica la precisa norma di legge che si assume violata e, di fatto, ripropone questioni di merito già decise nelle fasi precedenti.
Cosa significa “carenza di interesse” in un ricorso?
Significa che il ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a ottenere una decisione su un determinato punto, perché l’obiettivo principale è già stato raggiunto in altro modo. Nel caso specifico, l’imputato era già stato scarcerato, quindi il suo interesse a contestare la necessità della custodia in carcere era venuto meno.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Potenza ha annullato l’ordinanza del g.i.p. di Potenza del 19 settembre 2023 pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, in relazione a due dei tre episodi di truffa aggravata contestatigli, conferma l’ulteriore contestazione e la misura custodiale applicata.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale lucano, la difesa lamenta (1) illogicità e contraddittorietà motivazionale in ordine all’origine dei foto che rappresenterebbero l’imputato all’interno del condominio della persona offesa, con conseguente inutilizzabilità del materiale, nonché (2) vizio motivazionale in ordine alla att delle esigenze cautelari ed al rischio di recidiva, tali da giustificare la custodia caut carcere.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte prende atto innanzi tutto atto della sopravvenuta carenza di interess dell’imputato in relazione al secondo motivo di impugnazione con cui viene dedotto vizi motivazionale in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione
da giustificare ‘quale unica misura applicabile quella della custodia cautelare in carce Invero, con decisione pervenuta in limine d’udienza, la misura originaria è stata sostituita con misura mitiore non custodiale con conseguente liberazione dell’imputato che ha visto soddisfatto per questa via il proprio interesse primario.
In relazione al primo profilo, se ne rileva la manifesta infondatezza trattandosi riproposizione non consentita in questa sede di questioni di merito e non di legittimità. Già a lettura della rubrica si rileva che la contestazione concerne la logicità della motivazion ordine alla ritenuta gravità indiziaria, che è cosa diversa dalla manifesta illogicità, parametro valutabile (oltre alla contraddittorietà ed alla mancanza della motivazione) dell triade indicata dall’art. 606 lett. e) c.p.p..
Né la lettura del motivo riporta la doglianza nel binario della critica di legittimità, limit ricorrente a lamentare confusamente illogicità e contraddittorietà (con cosa?) motivazionale con conseguente inutilizzabilità (perché?) della documentazione fotografica acquisita. Si tratt all’evidenza, della riproposizione della questione risolta correttamente alle pg. 6 e 7 provvedimento impugnato, con citazione giurisprudenziale non contestata nel motivo di ricorso. Il motivo di ricorso nemmeno indica quale sia la norma da cui discenderebbe l’inutilizzabili del materiale fotografico acquisito, nei termini dell’art.191 c.p.p.. Il motivo risulta p anche generico, non essendosi affatto confrontato con la motivazione della decisione impugnata.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Con,liere relatbre
Il Presidente