Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Potenza ha annullato l’ordinanza del g.i.p. di Potenza del 19 settembre 2023 pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, in relazione a due dei tre episodi di truffa aggravata contestatigli, conferma l’ulteriore contestazione e la misura custodiale applicata.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale lucano, la difesa lamenta (1) illogicità e contraddittorietà motivazionale in ordine all’origine dei foto che rappresenterebbero l’imputato all’interno del condominio della persona offesa, con conseguente inutilizzabilità del materiale, nonché (2) vizio motivazionale in ordine alla att delle esigenze cautelari ed al rischio di recidiva, tali da giustificare la custodia caut carcere.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte prende atto innanzi tutto atto della sopravvenuta carenza di interess dell’imputato in relazione al secondo motivo di impugnazione con cui viene dedotto vizi motivazionale in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione
da giustificare ‘quale unica misura applicabile quella della custodia cautelare in carce Invero, con decisione pervenuta in limine d’udienza, la misura originaria è stata sostituita con misura mitiore non custodiale con conseguente liberazione dell’imputato che ha visto soddisfatto per questa via il proprio interesse primario.
In relazione al primo profilo, se ne rileva la manifesta infondatezza trattandosi riproposizione non consentita in questa sede di questioni di merito e non di legittimità. Già a lettura della rubrica si rileva che la contestazione concerne la logicità della motivazion ordine alla ritenuta gravità indiziaria, che è cosa diversa dalla manifesta illogicità, parametro valutabile (oltre alla contraddittorietà ed alla mancanza della motivazione) dell triade indicata dall’art. 606 lett. e) c.p.p..
Né la lettura del motivo riporta la doglianza nel binario della critica di legittimità, limit ricorrente a lamentare confusamente illogicità e contraddittorietà (con cosa?) motivazionale con conseguente inutilizzabilità (perché?) della documentazione fotografica acquisita. Si tratt all’evidenza, della riproposizione della questione risolta correttamente alle pg. 6 e 7 provvedimento impugnato, con citazione giurisprudenziale non contestata nel motivo di ricorso. Il motivo di ricorso nemmeno indica quale sia la norma da cui discenderebbe l’inutilizzabili del materiale fotografico acquisito, nei termini dell’art.191 c.p.p.. Il motivo risulta p anche generico, non essendosi affatto confrontato con la motivazione della decisione impugnata.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Con,liere relatbre
Il Presidente