Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34470 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Montefiascone il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 192 e 546 cod. proc. pen., nonchØ illogicità e contraddittorietà, per travisamento della prova, della motivazione.
3.1.2.In secondo luogo, il ricorrente censura la severità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ricorso di NOME COGNOME
4.2. Violazione dell’art. 191 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di individuazione fotografica, mai acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
5.2. Le doglianze inerenti alla dosimetria della pena e alle circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen. sono insuperabilmente generiche, laddove, a fronte del congruo richiamo da parte dei giudici di merito al rilevante pregiudizio patrimoniale e alla personalità negativa degli imputati (p. 5), omettono anche solo di dedurre concreti elementi positivamente valutabili pro reo .
5.4. Il primo motivo del ricorso di COGNOME non Ł consentito, nella parte in cui sollecita il Collegio a una nuova valutazione degli elementi di prova, e risulta manifestamente infondato, laddove non tiene conto della natura concorsuale della fattispecie contestata. I giudici di merito hanno chiarito, con motivazione congrua, il significativo apporto volontariamente offerto dall’imputato, consentendo l’utilizzo degli assegni della società da lui amministrata, autorizzando a operare sul relativo conto corrente COGNOME (con cui condivideva la sede imprenditoriale in uno stabile inagibile, privo di utenze e di arredi), nonchØ presenziando alle trattative (fornendo i propri recapiti per future collaborazioni artigianali, così rafforzando l’erroneo convincimento della persona offesa di avere di fronte a sØ professionisti seri).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Presidente NOME COGNOME