Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i criteri di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile perché formulato in modo generico e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha confermato che l’atto di impugnazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata, pena il rigetto e l’applicazione di sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati.
Il Contesto del Caso: Dal Giudizio d’Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Avverso tale decisione, un imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’errata valutazione dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere una sanzione alternativa al carcere, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negarla.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se la sostituzione della pena fosse dovuta o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità stessa del ricorso presentato.
La Genericità come Vizio Capitale
Il principale motivo della decisione risiede nella natura ‘generica’ del motivo addotto. Il ricorrente non ha mosso critiche puntuali e dettagliate alla motivazione della sentenza d’appello. Invece di contestare specifici passaggi logici o errori di diritto, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo vago, senza un reale confronto con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado.
La Manifesta Infondatezza del Motivo
Oltre alla genericità, la Corte ha riscontrato una ‘manifesta infondatezza’. Ciò significa che, anche a un primo esame, il motivo del ricorso appariva privo di qualsiasi possibilità di accoglimento. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione logica e coerente per giustificare la propria decisione, rendendo l’impugnazione un tentativo palesemente infruttuoso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua ordinanza su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata; è necessario individuare con precisione i vizi (di legge o di motivazione) che la inficerebbero.
In questo caso, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione completa e non illogica sulla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena. Il ricorso non ha saputo scalfire la coerenza di tale ragionamento. Di conseguenza, dichiarare l’inammissibilità è stato un atto dovuto. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta con colpa, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso non può essere un semplice lamento, ma deve costituire un’analisi critica, argomentata e specifica della decisione che si contesta. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, aggravando la sua posizione processuale. È fondamentale, quindi, affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti di impugnazione rigorosi e puntuali.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico e manifestamente infondato?
Perché non ha sollevato critiche specifiche e dettagliate contro la decisione della corte inferiore, la quale aveva già fornito una motivazione logica e coerente per negare la sostituzione della pena detentiva.
Il ricorrente viene sempre condannato a pagare una sanzione in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende viene disposta quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia colpevolmente causato l’inammissibilità, ovvero abbia proposto il ricorso senza la dovuta diligenza e fondatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 15/08/1991
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato, in termini non manifestamente illogici, in mer alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva (si veda pagina 2 dell sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.