Ricorso inammissibile: quando è generico e inedito
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un errore nella formulazione di un atto di impugnazione può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate. L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la novità dei motivi possano condurre a tale risultato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’oggetto del suo precedente appello era stato limitato esclusivamente alla contestazione del trattamento sanzionatorio, ovvero la quantità della pena inflitta, senza mettere in discussione l’affermazione della sua responsabilità penale.
Nel ricorso per Cassazione, invece, la difesa cambiava strategia, contestando il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e sollevando, di fatto, questioni relative alla colpevolezza e alla punibilità.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il gravame dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un duplice e invalicabile ostacolo processuale: la genericità del motivo e la sua assoluta novità rispetto a quanto discusso nel precedente grado di giudizio. Con tale pronuncia, i giudici hanno ribadito due principi fondamentali della procedura penale che ogni difensore deve tenere a mente nella redazione dei propri atti.
Le Motivazioni: Genericità e Novità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha attentamente analizzato l’unico motivo di ricorso, rilevandone due vizi insanabili.
La Genericità del Motivo
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘del tutto generico’. La difesa si era limitata a lamentare il mancato proscioglimento senza, tuttavia, ‘l’enunciazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto’ che avrebbero dovuto condurre a tale esito. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico: deve indicare con chiarezza quali parti della sentenza si contestano e per quali ragioni giuridiche e fattuali si ritiene che il giudice abbia sbagliato. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
L’Inammissibilità del Motivo ‘Inedito’
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato ‘inedito’. La Corte ha evidenziato come dall’atto di appello emergesse che le uniche doglianze sollevate riguardavano il trattamento sanzionatorio. L’imputato, quindi, non aveva mai contestato l’affermazione della propria responsabilità nei gradi di merito. Il principio consolidato è che non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state devolute alla cognizione del giudice d’appello. Tentare di discutere la propria colpevolezza in sede di legittimità, quando in appello ci si era limitati a chiedere una pena più mite, costituisce la proposizione di un motivo nuovo, come tale inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della strategia processuale e della corretta redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma che il processo ha regole precise: i motivi di gravame devono essere specifici e non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità se non precedentemente discussi. La difesa deve quindi definire con precisione l’oggetto delle proprie contestazioni sin dal primo atto di appello, pena la preclusione di far valere le proprie ragioni nei gradi successivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era ‘generico’, in quanto privo di una specifica indicazione dei fatti e delle ragioni di diritto a supporto, e ‘inedito’, poiché sollevava per la prima volta in Cassazione questioni sulla responsabilità penale che non erano state oggetto del precedente appello, il quale si era limitato a contestare la misura della pena.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando non enuncia i dati di fatto e le ragioni di diritto specifici che dovrebbero portare a una decisione diversa, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
È possibile presentare in Cassazione motivi non discussi in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che l’imputato non può proporre in Cassazione questioni nuove, come quelle relative all’affermazione di responsabilità o a cause di non punibilità, se con l’atto di appello si era limitato a sviluppare doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, in quanto privo della enunciazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad una pronuncia in tal senso, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 5, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); per altro, il motivo è altresì inedito, poiché, secondo quanto si evince dall’incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l’atto di appello erano state sviluppate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l’imputato non può proporre in questa sede questioni afferenti all’affermazione di responsabilità e alla mancata valutazione di cause di non punibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024