Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 31/01/1976
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
re estensore Il Co
Il Presidente
RG. 7521/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e
valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del matériale probatorio, investono profili
giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha for
una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e
convergente con quello del Tribunale;
CL i
ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-b
pen., la Co te di merito ha messo in luce la manifesta infondatezza dell’assunto difensi
mentre il dedotto travisamento della prova si risolve in una rilettura alternativa
testimonianza che non contraddice affatto quanto sostenuto nella sentenza;
ritenuto che il motivo dedotto in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni
mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art.
20-bis
c.p. è ugualmente generico
rispetto al motivato giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condann
attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e
modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affet
evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazio sede di legittimità;
ritenuto che la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME reitera le st generiche censure con riguardo sia al diniego delle invocate pene sostitutive, e sia rispe all’accertamento della responsabiltà, perché investono la valutazione delle prove senza denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto e perché mirano a sollecitare un div apprezzamento sulla nneritevolezza delle pene sostitutive;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025