Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione. Spesso, chi si rivolge alla Suprema Corte spera in una terza revisione completa del proprio caso, ma il ruolo di questo organo è ben definito e limitato. Analizziamo come i giudici hanno applicato questi principi in un caso concreto, delineando i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operate dai giudici dei gradi precedenti. In sostanza, le doglianze sollevate non si concentravano su presunte violazioni di legge, bensì su aspetti che rientrano nell’apprezzamento di merito, ovvero come i fatti si sono svolti e come le prove sono state interpretate.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se una ricostruzione dei fatti sia più o meno convincente di un’altra, ma di verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Poiché i motivi del ricorso miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, essi invadevano un campo di competenza esclusivo della Corte d’Appello, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel dettaglio, i giudici hanno evidenziato la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione operata dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello, a sua volta, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
La Suprema Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fatto proprie le argomentazioni del primo giudice, evidenziando come le minacce contestate fossero oggettivamente idonee a ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, a prescindere dal fatto che questi si fossero sentiti effettivamente intimiditi. Questo ragionamento è stato giudicato corretto e sufficiente a sostenere la decisione impugnata. Pertanto, la critica mossa nel ricorso è stata ritenuta infondata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di un ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La genericità delle censure e il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove conducono inevitabilmente all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte concernevano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non nel giudizio di legittimità della Cassazione. I motivi sono stati inoltre ritenuti generici.
Quale è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare i fatti, ma deve solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e priva di vizi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46256 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all’accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congrua mente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come le minacce fossero idonee allo scopo di ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell’intimidazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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