Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a GORAZDE( BOSNIA-ERZEGOVINA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Imola, in data 2.12.2021, aveva condannato COGNOME NOME e NOME, ciascuna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.
Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad esse comuni, lamentando, violazione di legge per inadeguata valutazione delle risultanze processuali, per avere, i giudici di merito, ricondotto anche alla COGNOME la condotta minacciosa in realtà posta in essere dalla sola NOMEil, in violazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, nonché violazione di legge in punto di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio inflitto alla COGNOME.
I ricorsi vanno dichiarati in inammissibili, perché fondati, anche con riferimento alla contestata dosimetria della pena, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex pfurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla c:orte di merito, con la cui motivazione sul punto le ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso (cfr., ex plurinnis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
A ben vedere, anzi, con le indicate censure vengono dedotti, sotto l’apparente richiamo alla violazione di legge, vizi di motivazione, che rendono i ricorsi inammissibili, ai sensi dell’art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere queste ultime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.