Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i motivi generici
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si contesta l’illogicità della motivazione di un provvedimento. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente lamentare genericamente un vizio, ma è necessario un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata. Approfondiamo la vicenda.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in via definitiva presentava un’istanza al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra diversi reati, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. Questa richiesta mira a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene per reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Il Tribunale rigettava l’istanza. La vicenda era già passata al vaglio della Cassazione una prima volta, la quale aveva annullato con rinvio la precedente decisione per un’omessa pronuncia su una richiesta specifica di continuazione ‘per gruppi di reati’. Il giudice del rinvio, tuttavia, rigettava nuovamente la richiesta. Avverso questa nuova ordinanza, la parte condannata proponeva un ulteriore ricorso per Cassazione, denunciando l’illogicità della motivazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo esito non entra nel merito della questione (ovvero se la continuazione dovesse essere concessa o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello della validità stessa del ricorso presentato.
La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla presunta illogicità della motivazione, si risolveva in ‘deduzioni generiche e assertive’. In altre parole, la ricorrente si era limitata ad affermare il proprio dissenso con la decisione del Tribunale, senza però argomentare in modo specifico e critico le ragioni per cui quella motivazione sarebbe stata illogica.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio consolidato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una generica lamentela. Deve, invece, essere un atto tecnico che smonta, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le specifiche falle logiche o le violazioni di legge. La Corte ha riscontrato che il ricorso mancava di questo ‘reale confronto critico con le ragioni della decisione’. Non basta dire che una motivazione è illogica; bisogna spiegare dettagliatamente perché lo è, confrontandosi con ogni passaggio del provvedimento impugnato. La mancanza di questa specificità rende il motivo del ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati con estrema precisione, specificità e completezza. Le affermazioni generiche e le critiche non argomentate non hanno alcuna possibilità di successo e portano a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito, come nel caso di specie, comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione ‘generici e assertivi’, ovvero privi di un reale confronto critico e specifico con le ragioni esposte nell’ordinanza impugnata.
Qual era l’oggetto della richiesta originaria della ricorrente?
La ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’art. 671 del codice di procedura penale, al fine di ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per la parte che lo ha proposto?
Oltre alla conferma del provvedimento impugnato, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la condanna COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell’esecuzione, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di riconoscimento dell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.;
Premesso che la sentenza rescindente aveva rilevato una omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione “per gruppi di reati”;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia l’illogicità della motivazione, si risolve in deduzioni generiche e assertive prive di reale confronto critico con le ragioni della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024