Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è fondamentale sapere come presentare le proprie ragioni. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile perché generico e assertivo non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace e i rischi di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un procedimento penale in cui una persona era stata accusata di un illecito civile riconducibile allo spoglio. Dopo essere stata assolta dalla Corte d’Appello di Genova, la parte civile, ovvero la presunta vittima del reato, ha deciso di contestare tale assoluzione proponendo ricorso per Cassazione. L’obiettivo della parte civile era quello di ottenere un ribaltamento della sentenza di secondo grado e, di conseguenza, il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il problema non risiedeva nel merito della questione, che la Corte non ha nemmeno esaminato, ma nel modo in cui l’atto di impugnazione era stato redatto. I giudici supremi hanno rilevato che il ricorso era “genericamente formulato” e si limitava a “prospettare un diverso approccio valutativo” rispetto a quello adottato dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a dire che i fatti, a suo parere, dovevano essere interpretati diversamente, senza però attaccare in modo specifico e puntuale i passaggi logico-giuridici della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non poteva essere accolto. Il fulcro della motivazione della Corte d’Appello si basava sull’inidoneità delle dichiarazioni rese dall’imputata ai Carabinieri a costituire prova sufficiente, soprattutto perché, al momento di tali dichiarazioni, la persona era già di fatto indiziata per la condotta di spoglio. Il ricorso della parte civile non ha confutato questo specifico punto, ma si è limitato a formulare critiche assertive e generiche.
I giudici hanno inoltre ribadito un principio consequenziale: l’assoluzione dell’imputata nel procedimento penale comporta necessariamente la revoca delle statuizioni civili. Se non c’è un colpevole, non può esserci una condanna al risarcimento del danno in quella sede. Sulla base di questi elementi, la Cassazione ha ritenuto il ricorso talmente privo dei requisiti minimi da configurare una colpa nel proporlo. Per questo motivo, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due.
In primo luogo, un ricorso non può essere un semplice lamento o una generica richiesta di riconsiderare i fatti. Deve essere un’analisi tecnica e mirata, capace di individuare e smontare i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza che si intende impugnare. Proporre una “lettura alternativa” non è sufficiente.
In secondo luogo, presentare un appello palesemente infondato o redatto in modo improprio non è un’azione priva di conseguenze. Il sistema giudiziario prevede sanzioni per scoraggiare i ricorsi temerari, che appesantiscono inutilmente il lavoro delle corti. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende serve proprio a questo: a responsabilizzare le parti e i loro difensori sulla serietà e fondatezza degli atti che presentano.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché risultava formulato in modo generico e assertivo, limitandosi a proporre una diversa valutazione dei fatti senza confrontarsi specificamente e confutare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa nel presentare un ricorso inammissibile, anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa accade alle richieste di risarcimento della parte civile se l’imputato viene assolto?
Secondo l’ordinanza, la revoca delle statuizioni civili, ovvero delle decisioni relative al risarcimento dei danni, è una diretta e necessaria conseguenza dell’assoluzione dell’imputato nel processo penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CASTEL VITTORIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente formulato ed è volto a prospettare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza alcun specifico confronto con il tenore della motivazione, di cui non vengono confutati, se non in modo assertivo, i passaggi argomentativi incentrati sull’inidoneità a costituire prova delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla stessa imputata, quando a seguito della denuncia sporta, ella già avrebbe dovuto dirsi raggiunta da indizi di reità in ordine alla condotta di spoglio;
Ritenuto che la revoca delle statuizioni civili costituisce conseguenza dell’assoluzione dell’imputata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Così deciso il 16 febbraio 2024
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