La Cassazione e il Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei requisiti di ammissibilità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando le loro doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione che aveva fondato il giudizio di responsabilità a loro carico.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione di responsabilità, ma si è fermata a un livello precedente, ovvero alla valutazione della corretta formulazione del ricorso stesso. Secondo la Corte, i motivi presentati erano viziati da genericità e aspecificità.
Genericità e Mancanza di Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione dei ricorrenti era “generica” perché si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. In sostanza, non è stato introdotto un nuovo e specifico punto di critica alla sentenza impugnata, ma si è tentato di ottenere un terzo grado di giudizio sugli stessi elementi già valutati.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono aspecifici. La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità si desume dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice precedente. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della Corte d’Appello, rende il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono state severe per i ricorrenti. Oltre a vedere la loro impugnazione respinta, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie difese, ma un’analisi tecnica e mirata dei vizi di una sentenza. La genericità e la ripetitività non sono tollerate e portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con aggravio di spese per l’appellante.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del precedente grado di giudizio, senza contestare specificamente la motivazione della decisione impugnata.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa “mancanza di correlazione” tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non si confrontano in modo specifico e critico con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando, risultando così scollegate e non pertinenti a confutarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POMPEI il 04/07/1992 COGNOME nato a GRAGNANO il 16/06/1994
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.