Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede una precisione tecnica e una specificità argomentativa che non lasciano spazio a improvvisazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Comprendere i requisiti formali e sostanziali di un ricorso è fondamentale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, e condannato a una pena di un anno di reclusione e 600,00 euro di multa. Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali che avevano fondato la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla corretta formulazione del ricorso stesso, ritenendolo carente dei requisiti minimi previsti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi cardine della procedura penale, evidenziando come i motivi addotti dal ricorrente fossero inidonei a superare il vaglio di ammissibilità. La motivazione della Suprema Corte si articola su alcuni punti essenziali:
1. Limiti del Giudizio di Legittimità: La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Non può rivalutare i fatti o le prove, ma solo verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e priva di vizi giuridici. Proporre motivi che richiedono una nuova analisi dei fatti è un errore che conduce all’inammissibilità.
2. Genericità e Aspecificità dei Motivi: Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era formulato in termini del tutto generici e aspecifici. Come sancito dall’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, un ricorso inammissibile è tale quando i motivi non sono specifici. Nel caso di specie, il ricorrente non ha “puntualizzato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto” e non si è confrontato in modo adeguato con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico errore, ma è necessario indicare con precisione dove e perché la Corte d’Appello avrebbe sbagliato.
3. Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata: Un ricorso efficace deve “dialogare” con la decisione che intende criticare, smontandone punto per punto le argomentazioni. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti senza attaccare specificamente la logica della sentenza d’appello, esso risulta inevitabilmente sterile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale che richiede rigore e specificità, la cui mancanza si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in un ulteriore onere economico.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e aspecifici. Non puntualizzavano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e, soprattutto, non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, tale somma è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che un motivo non è ‘deducibile in questa sede di legittimità’?
Significa che l’argomento sollevato dal ricorrente non rientra tra quelli che la Corte di Cassazione può esaminare. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione (giudizio di legittimità), ma non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47721 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 23 giugno 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali di riconoscimento della sua responsabilità penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell’imputato.
I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023