Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Quando un ricorso è considerato generico, la conseguenza non è solo il rigetto, ma una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la precisione nella redazione degli atti legali è fondamentale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’imputata, ritenuta colpevole in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando una mancata valutazione di alcuni atti processuali che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre al suo proscioglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si è fermata a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso deve essere specifico e non generico. La censura mossa dalla ricorrente è stata giudicata “generica e aspecifica” perché non teneva conto della motivazione, definita “satisfattiva e giuridicamente corretta”, della sentenza di appello.
In altre parole, il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a lamentare genericamente una cattiva valutazione delle prove. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione stabilisca una correlazione precisa tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e i motivi specifici per cui si ritiene che tali ragioni siano errate. Ignorare le affermazioni del provvedimento che si contesta, senza confrontarsi criticamente con esse, fa sì che il ricorso cada inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce (tra cui Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016) per sottolineare come l’impugnazione sia inammissibile se manca ogni indicazione di correlazione tra le argomentazioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è un mero esercizio formale, ma richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità che le proprie ragioni vengano esaminate nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende deriva direttamente dalla colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare i motivi di ricorso in modo specifico, pertinente e strettamente collegato alle motivazioni del giudice del grado precedente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e aspecifico?
Secondo la Corte, un ricorso è generico e aspecifico quando manca una chiara correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione stessa, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento che si contesta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma pecuniaria oltre alle spese?
La condanna al pagamento della somma aggiuntiva consegue all’inammissibilità del ricorso quando questa è riconducibile a colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione presentata senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosci del reato di guida in stato di ebbrezza.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine assenza di valutazi atti ai fini del proscioglimento dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora ramment l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento c senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in :3000 euro, in fav cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
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