Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sui requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. L’analisi di questa ordinanza è fondamentale per comprendere perché non basta lamentare genericamente un’ingiustizia, ma è necessario costruire una critica argomentata e puntuale contro la decisione che si intende impugnare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado, contestando aspetti relativi all’accertamento della responsabilità, alla qualificazione giuridica del reato, al trattamento sanzionatorio e alle circostanze.
In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le prove e le argomentazioni difensive, chiedendo implicitamente alla Suprema Corte una riconsiderazione del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare che non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma all’analisi della struttura stessa dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti essenziali di specificità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Criteri per Evitare un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammisibilità, che possono essere riassunte nei seguenti punti cruciali:
1. Genericità e Mancanza di Specificità: I motivi del ricorso sono stati giudicati generici. Non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione, né i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la decisione che contesta, non limitarsi a esporre doglianze astratte.
2. Critica Argomentata vs Apparenza: Un ricorso è considerato ‘apparente’ quando omette di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata. In questo caso, le deduzioni difensive erano così indeterminate da non costituire un vero e proprio confronto con le ragioni esposte dai giudici d’appello.
3. Divieto di Rivalutazione dei Fatti: La Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il ricorrente, attraverso le sue doglianze, cercava di ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è estranea alle competenze della Suprema Corte, che può sindacare solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
4. Mera Riproposizione dei Motivi d’Appello: Infine, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già ampiamente vagliato e disatteso quelle doglianze con argomenti logici e giuridici corretti. Ripresentarle in Cassazione senza una specifica critica alla risposta fornita dalla Corte d’Appello rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto non sia una sterile lamentela, ma una critica strutturata. Ogni motivo deve indicare con precisione la parte della sentenza che si contesta, le norme di legge che si assumono violate e le ragioni per cui la motivazione del giudice è illogica o errata. Chiedere alla Cassazione di ‘rivedere il processo’ è un errore strategico che porta a una sicura condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza alcuna possibilità di vedere esaminata nel merito la propria posizione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando manca di specificità, ovvero non enuncia in modo puntuale le ragioni di diritto che lo giustificano e non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, che esclude una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non giudicare nuovamente il merito del caso.
Cosa succede se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
Se i motivi di ricorso si limitano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le argomentazioni usate da quest’ultima per rigettarle, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22899 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specifici previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisiv travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.