Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più temuti nel processo giudiziario, poiché impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Con l’ordinanza n. 11445 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La difesa di un individuo, il cui arresto era stato convalidato, sollevava un’unica e scarna eccezione: la nullità dell’udienza di convalida a causa dell’assenza dell’arrestato. Secondo il ricorrente, tale assenza avrebbe viziato irrimediabilmente la procedura.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già affrontato e respinto questa doglianza nel suo provvedimento, spiegando chiaramente, con richiami a precedenti giurisprudenziali, come l’assenza dell’imputato non fosse di per sé ostativa alla celebrazione dell’udienza di convalida e del successivo giudizio direttissimo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della presenza o meno dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo come “aspecifico”, in quanto ignorava completamente la motivazione del provvedimento impugnato. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre la stessa identica questione già valutata e rigettata in appello, senza muovere alcuna critica specifica alle argomentazioni del giudice precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il principio cardine è che un ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi generici, indeterminati o che si limitano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Per essere ammissibile, un ricorso deve stabilire una “necessaria correlazione” tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. In altre parole, il ricorrente ha l’onere di:
1. Analizzare criticamente le motivazioni della sentenza precedente.
2. Individuare gli errori logici o giuridici commessi dal giudice.
3. Formulare una critica specifica e puntuale, dimostrando perché quelle motivazioni sono errate.
Nel caso di specie, il ricorso mancava totalmente di questo confronto critico. Ignorando la risposta già fornita dalla Corte d’Appello sulla questione dell’assenza, il motivo di ricorso si è rivelato sterile e, pertanto, processualmente inaccettabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente avere una tesi difensiva; è indispensabile che tale tesi sia articolata in modo da demolire, punto per punto, il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza sfavorevole. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già noti, senza un’analisi critica della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la funzionalità del giudizio di legittimità, evitando che la Suprema Corte venga oberata da impugnazioni prive di un reale fondamento critico.
L’assenza dell’arrestato rende nulla l’udienza di convalida?
No, secondo la decisione impugnata e non contestata specificamente nel ricorso, l’assenza dell’imputato non è ostativa alla celebrazione dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi non specifici, ossia generici e indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già respinte dal giudice precedente senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della decisione impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico scarno motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell’udienza di convalida dell’arresto in assenza dell’arrestato, non è consentito perché aspecifico, atteso che ignora del tutto la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 4 ha evidenziato come l’assenza dell’imputato non sia ostativa alla celebrazione dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, citando plurimi arresti di legittimità;
considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – H);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore