Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 4973/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano portare a tale esito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro la decisione dei giudici.
Il Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso nell’udienza del 24 ottobre 2023, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva le caratteristiche necessarie per essere esaminato. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Aspecifico
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. I giudici hanno spiegato che l’unico motivo presentato era “privo di specificità” e quindi “non consentito”.
La Genericità delle Doglianze
La Corte ha osservato che, a fronte di una sentenza d’appello la cui motivazione era stata giudicata “ampia e logicamente corretta”, il ricorrente si era limitato a prospettare “doglianze generiche”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza impugnata erano vaghe, basate su elementi di fatto e non su precise violazioni di legge. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che si contesta.
La Mancanza di Riferimenti Giuridici
Un altro punto cruciale sottolineato dalla Corte è stata l’assenza di una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso”. Il ricorrente non ha spiegato quali norme sarebbero state violate o applicate erroneamente dalla Corte d’Appello, né ha collegato le sue lamentele a specifici passaggi della motivazione dell’atto impugnato. Questa mancanza ha reso il ricorso un mero atto di dissenso, privo del necessario rigore tecnico-giuridico richiesto per un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione di un Ricorso
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità non è un optional. Ogni motivo di ricorso deve essere un’argomentazione mirata, capace di dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone i presunti errori di diritto o i vizi logici in modo chiaro e inequivocabile. Un ricorso inammissibile perché generico rappresenta una sconfitta su un piano procedurale che preclude qualsiasi discussione sul merito della questione. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace richiede non solo una profonda conoscenza del caso, ma anche la capacità di tradurre le proprie ragioni in motivi di diritto specifici, pertinenti e ben argomentati.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché l’unico motivo presentato era privo di specificità. Le critiche alla sentenza precedente erano generiche, di fatto, e non contenevano una chiara enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘principio di specificità’ di un ricorso?
Il ‘principio di specificità’ impone che chi presenta un ricorso debba indicare in modo chiaro, preciso e dettagliato i motivi della sua impugnazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare i presunti errori di diritto o i vizi logici della sentenza contestata, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di specificità e non consent quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, in fatto e sen puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correla riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.