Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 16/0911979
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di
Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME finalizzata alla revoca dell’ordinanza emessa il 4
marzo 2021 dal medesimo Ufficio con la quale è stata disposta la revoca dell’indulto precedentemente concesso;
letti i motivi del ricorso con i quali il ricorrente deduce, nel primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riferibilità allo stesso del
provvedimento posto a giustificazione della revoca dell’indulto, stante la diversità
del nominativo in esso indicato e, nel secondo, vizio di motivazione in riferimento alla data del predetto provvedimento;
letta la nota depositata dal difensore;
ritenuto che le censure mosse siano del tutto generiche, poiché la Corte di appello ha giustificato il provvedimento impugnato sulla scorta della identità
personale del soggetto che ha beneficiato dell’indulto rispetto a quello destinatario del provvedimento di cumulo alla luce della identità del codice univoco
identificativo (CUI) risultante dal confronto tra i due provvedimenti;
in tal modo, il giudice dell’esecuzione ha attribuito rilievo ad un elemento univocamente utilizzabile ai fini della certa identificazione del soggetto (Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Seferovic, Rv. 283380) di tal ché il motivo di ricorso si atteggi in termini assertivi e generici;
quanto al secondo motivo, il riferimento al provvedimento di cumulo nella parte finale dell’ordinanza impugnata è funzionale alla univoca identificazione del ricorrente, conseguendone che il rilievo difensivo è privo di specificità atteso che non riguarda l’esatta individuazione del cittadino straniero;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025