Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la Genericità degli Atti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è una fase cruciale del processo penale, che richiede rigore e precisione. Un atto non adeguatamente formulato rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze negative non solo sull’esito della causa, ma anche economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, ribadendo l’importanza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
Il Caso in Esame: un Appello Generico
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione alla Corte di Cassazione, contestando la decisione del giudice di secondo grado. Tuttavia, l’atto è stato immediatamente sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte dei giudici di legittimità, i quali ne hanno esaminato la struttura e il contenuto alla luce delle norme procedurali.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o inammissibili.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Suprema Corte. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse talmente generico da trasformare l’impugnazione in un “ricorso apparente”. Questo significa che, sebbene l’atto esistesse formalmente, era sostanzialmente vuoto, privo dei contenuti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
In particolare, la Corte ha evidenziato la violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorso mancava di una “necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, il ricorrente non si è confrontato specificamente con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza generica che non permetteva ai giudici di legittimità di comprendere dove e perché la decisione precedente sarebbe stata errata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non basta essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È indispensabile che il ricorso sia specifico, dettagliato e critico. L’avvocato deve “smontare” la sentenza impugnata, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici in modo puntuale.
Un ricorso inammissibile perché generico non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della decisione, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza è un monito a curare con la massima attenzione la redazione degli atti di impugnazione, evitando formule vaghe e argomentazioni non ancorate a una critica serrata e puntuale del provvedimento che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era talmente generico da renderlo un ‘ricorso apparente’, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso mancava di ‘analisi critica’?
Significa che il ricorrente non ha contestato in modo specifico le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica generale senza indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto che avrebbero viziato la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 19/01/1997
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
)/
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è generico al punto da rendere il ricorso apparente, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.