Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Vizio di Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una precisione quasi chirurgica. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare che il giudice abbia commesso specifici errori di diritto o di logica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando i motivi del ricorso sono troppo vaghi, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di contestazione davanti alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della decisione precedente.
Il primo motivo criticava la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dell’imputato, riproponendo questioni già esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado. Il secondo motivo, invece, verteva sull’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il suo diniego.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi infondati e, soprattutto, generici. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato e rendendo definitiva la sua condanna.
Le motivazioni della Corte Suprema
La decisione dei giudici supremi si fonda su principi consolidati della procedura penale. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: Ripetitività e Mancanza di Specificità
La Corte ha osservato che il primo motivo era affetto da “genericità” in quanto si limitava a riproporre le stesse doglianze già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti, sia per quanto riguarda le condotte di reato sia per l’identificazione certa dell’imputato. Il ricorso, invece, non individuava alcun vizio logico manifesto o alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a presentare una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: Critica Generica sulla Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva giustificato la non applicabilità della causa di non punibilità basandosi sulla gravità del fatto, desunta dal numero di persone coinvolte. La Cassazione ha ribadito che non è possibile, in quella sede, una “rivalutazione di profili attinenti al merito” se la motivazione del giudice precedente non è palesemente illogica. Il ricorrente non ha dimostrato tale illogicità, limitandosi a un dissenso sulla valutazione di merito.
Le conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, che attacchino puntualmente i vizi logici o giuridici di una sentenza, evitando di riproporre mere contestazioni di fatto già decise nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano affetti da genericità. Essi si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di logica o di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza sono vaghe, indeterminate o si limitano a ripetere questioni di fatto già decise, senza contestare in modo specifico e puntuale gli errori logici o le violazioni di legge che il giudice avrebbe commesso nel suo ragionamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/12/1999
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché articola le stesse doglianze in fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilievi manifestamente infondati per pretese insussistenti illogicità della motivazione;
rilevato ce la genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di primo e secondo grado, in merito all’accertamento delle condotte di reato e all’identificazione dell’imputato rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto sia con riferimento alla identificazione dell’imputato che all’accertamento dei fatti contestatigli.
ritenuto che il secondo motivo in punto di 131-bis cod. pen. è ugualmente generico rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata sulla gravità del fatto per il numero delle persone intervenute, non essendo ovviamente consentita la rivalutazione di profili attinenti al merito, in assenza di illogicità dell motivazione;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Consi liere estensore
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