Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MONTE ARGENTARIO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ORBETELLO il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME NOME a CAPOSELE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME MONTE ARGENTARIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 giugno 2020, il Tribunale di Grosseto aveva condanNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di venti giorni di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, in ordine a reato di tentata violenza privata, commesso in danno di COGNOME NOME.
Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo gli imputati dal reato, perché il fatto non sussiste.
Contro la sentenza della Corte di appello, la parte civile COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020.
Rappresenta che: il giudizio di appello era stato celebrato «in forma cartolare», ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; la parte civile, «entro il quinto giorno antecedente l’udienza, aveva presentato le proprie conclusioni», con atto scritto trasmesso per via telematica il 22 marzo 2023.
Tanto premesso, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esamiNOME le conclusioni della parte civile, come sarebbe desumibile dal testo della sentenza, che non ne fa menzione e che non indica l’effettivo difensore della parte civile.
La sentenza impugNOME, pertanto, sarebbe viziata da una nullità di ordine generale.
Il AVV_NOTAIO generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha presentato due memorie scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. In particolare, ha evidenziato che né il pubblico ministero né la parte civile avevano impugNOME la sentenza di primo grado e, pertanto, il ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile, atteso che sarebbe inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado, a seguito di appello proposto dal solo imputato. Ha, altresì, posto in rilievo che, dal verbale di udienza in camera di consiglio del 27 marzo 2023, risultava che la parte civile aveva depositato conclusioni e nota spese, «come da documentazione già in atti». Di conseguenza
risulterebbe dimostrato non solo che gli atti della parte civile erano pervenuti alla Corte di appello, ma anche che la stessa li aveva compiutamente esaminati.
AVV_NOTAIO, per l’imputata COGNOME NOME, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile, essendo intrinsecamente generico.
La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esamiNOME le conclusioni della parte civile, come sarebbe desumibile dal testo della sentenza, che non ne fa menzione e che non indica l’effettivo difensore della parte civile.
Va, tuttavia, evidenziato che, dal verbale d’udienza, che può essere esamiNOME, avendo la ricorrente posto una questione di carattere processuale, risulta che le conclusioni della parte civile erano state regolarmente ricevute dalla Corte di appello.
A fronte di tale dato certo, l’affermazione che la Corte territoriale non avrebbe esamiNOME le conclusioni della parte civile risulta meramente assertiva e del tutto generica, atteso che la ricorrente non indica quale specifica questione posta con tale atto non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado.
Quanto alla mancata indicazione delle conclusioni della parte civile e all’errata indicazione del suo difensore, nell’intestazione della sentenza, va rilevato che si tratta di meri errori materiali, che non determinano alcuna nullità.
Al riguardo, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità: la mancata indicazione nell’epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti non dà luogo ad alcuna nullità, in quanto il codice di rito non ricollega all’inosservanza della disposizione alcuna forma di invalidità processuale; ciò che rileva è che nel corpo della motivazione venga fornita risposta a quanto richiesto e argomentato dalle parti (Sez. 1, n. 27049 del 11/02/2004, COGNOME, Rv. 228890; Sez. 1, Sentenza n. 39447 del 04/10/2007, COGNOME, Rv. 237736; Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277876).
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, che la sentenza impugNOME non abbia fornito risposta a una richiesta avanzata o a una questione posta dalla parte civile nelle conclusioni.
1.2. Per mera completezza, va rilevato che non è fondata la tesi sostenuta dal difensore degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, secondo il quale il
ricorso sarebbe inammissibile, in quanto né il pubblico ministero né la parte civile avevano impugNOME la sentenza di primo grado. Invero, la giurisprudenza richiamata dal difensore – che afferma che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado a seguito di appello proposto dal solo imputato» (Sez. V, Sentenza, 28/04/2022, n. 25759, Rv. 283579) – è relativa alle ipotesi in cui la parte civile non proponga appello contro la sentenza di primo grado, che, pur affermando la colpevolezza dell’imputato, respinga la richiesta di risarcimento danni. La giurisprudenza in esame trova fondamento nella considerazione che «l’omessa tempestiva impugnazione ad iniziativa della parte civile contro la decisione di condanna di primo grado, sfavorevole ai suoi interessi, comporta la consumazione del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che acquista sul punto autorità di cosa giudicata».
Ben differente è il caso in esame, in cui il giudice di primo grado aveva condanNOME l’imputato al risarcimento dei danni, con una pronuncia favorevole alla parte civile, che poi era stata ribaltata in appello. In tale caso, infatti, non risul alcuna acquiescenza della parte civile verso una decisione sfavorevole ai suoi interessi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 ottobre 2024.