Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16552 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 16/10/1971
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, per qua interesse, ha parzialmente riformato – escludendo la recidiva e rideterminando la pe
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pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per il all’art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto pri puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co
riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’aggravante de commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibi
risulta correttamente contestata in fatto e in diritto;
– che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per l giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954
n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, a ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 7 sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente