Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25025 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 02/05/1990
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di L’Aquila che, esclusa la recidiva contestata e concessa l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ha confermato la
sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di COGNOME ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato dall’aver
commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, denunziando l’applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della
giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per
fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Considerato che, nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente