Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GIOIOSA COGNOME il 26/03/1969
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge
rilevato e vizio di motivazione in relazione alla mancata notifica dell’avviso di conclusioni
delle indagini preliminari;
in considerato
che all’esito della verifica degli atti (consentita data la natura procedendo
dell’eccezione – Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, NOMECOGNOME non mass.
sul punto) risulta che fin dall’udienza preliminare del 24 ottobre 2013, la questione venne risolta in corretti termini giuridici, essendosi sottolineato, con ordinanza del
g.u.p., la correttezza della indicazione di assenza presente sul plico, e, quindi, della conseguente notifica per avvenuta giacenza presso la residenza anagrafica (dove,
anche in seguito, risultano comunicati a mani tutti gli atti successivi), e, al contempo, l’irrilevanza dell’erronea indicazione di irreperibilità (posta assieme a
quella di temporanea assenza);
ritenuto pertanto che l’eccezione è meramente ripetitiva e manifestamente infondata;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, relativo alla dichiarazione di responsabilità, si risolve in una critica all’esito della valutazione della prova da parte del giudice, sulla base della rilettura delle testimonianze, e della elaborazione di ipotesi ricostruttive alternative; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, degna per un atto di appello, ma incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice ‘erroneità’ o ‘incongruenza’ o ‘insufficienza’ o ‘carenza’ della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocuii, tanto grave deve essere il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere relatore COGNOME
Il Presidente