Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LICATA il 09/10/1984
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME ha
censurato l’inosservanza dell’art. 234 cod. proc. pen., a causa dell’inutilizzabilità dei messaggi
sms acquisiti su
pen drive prodotta dalla
persona offesa;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere
meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta in diritto (a pag. 3 della sentenza impugnata),
non è stato preceduto dall’esperimento della c.d. prova di resistenza;
Ritenuto, infatti, che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si
lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale
eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e
ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 , dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.