Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Aspecifici e Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, dichiarandoli inammissibili. Comprendere le ragioni di una tale decisione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale. In questo caso, il ricorso inammissibile è stato tale perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite la sua difesa, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado portando il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso verteva su una ricostruzione dei fatti che, a dire della difesa, avrebbe dovuto portare all’applicazione di una specifica norma del codice penale, l’art. 393-bis c.p.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 43899 del 2024, ha messo un punto fermo sulla questione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i motivi addotti nel ricorso sono stati definiti ‘aspecifici’ e ‘meramente riproduttivi’. Ciò significa che le argomentazioni della difesa non individuavano errori di diritto specifici nella sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice precedente. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione corretta e puntuale, in particolare sulle pagine 5-6 della sua sentenza, per escludere l’applicabilità dell’art. 393-bis c.p., contestando in modo dettagliato la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Un ricorso inammissibile, perché vago o ripetitivo, non solo non raggiunge il suo scopo, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. La pronuncia serve da monito contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o prive di un solido fondamento giuridico, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario e sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono ‘aspecifici’ e ‘meramente riproduttivi’ di censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice di merito, non essendo consentita in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte quando definisce i motivi del ricorso ‘aspecifici e meramente riproduttivi’?
Significa che le lamentele (doglianze) presentate nel ricorso sono troppo generiche e si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GROTTAGLIE il 08/11/1967
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 5-6, sulla esclusione della applicabilità dell’art. 393-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha in modo puntuale contestato le circostanze in fatto dedotte dalla difesa nella ricostruzione degli avvenimenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso. i /1 / 3179.0/2024.