Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Aspecifici
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di ridiscutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso non rispetta questi paletti, risultando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità penale sulla base di una ricostruzione dei fatti e di un’analisi del materiale probatorio ritenute precise e concludenti. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla vicenda processuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha definito l’unico motivo di ricorso come ‘aspecifico e reiterativo’. Vediamo cosa significano questi due aggettivi nel linguaggio giuridico:
* Aspecifico: Il ricorso era generico. Non individuava con precisione quali errori di diritto avesse commesso la Corte d’Appello, ma si limitava a contestare in modo vago la ricostruzione dei fatti.
* Reiterativo: Le argomentazioni presentate in Cassazione erano le stesse, identiche ‘doglianze’ (lamentele) già esposte e respinte in modo motivato ed esauriente dai giudici dell’appello.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di merito’. Non può, cioè, riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è quello di ‘giudice della legge’, ovvero verificare che il diritto sia stato applicato correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, senza cadere in ‘contraddizioni o illogicità manifeste’, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la sentenza su questioni di pura legittimità (es. violazione di legge, vizi di motivazione) e non si limitino a riproporre le medesime questioni di fatto già discusse. Tentare un ricorso generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. La via della Cassazione richiede un approccio tecnico e giuridicamente rigoroso, pena l’immediata dichiarazione di ricorso inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘aspecifico e reiterativo’?
Un ricorso è considerato tale quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza indicare in modo specifico e chiaro le presunte violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del caso come un tribunale d’appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43748 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di pen responsabilità dell’imputato è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di app motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sente impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici d merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Co GLYPH estensore