Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere come formulare un’impugnazione efficace, evitando una condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
Il Fatto: l’Appello contro la Sentenza della Corte Territoriale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’individuo, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della precedente condanna, sostenendo la presenza di vizi nella decisione impugnata.
Analisi della Cassazione e la pronuncia di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. L’esame si è fermato a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità.
In particolare, il ricorso è stato giudicato aspecifico. Anziché evidenziare specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, le argomentazioni si limitavano a riproporre, in modo quasi identico, le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice della corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lapidaria. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero “aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto né ha dimostrato dove e come la Corte d’Appello avesse sbagliato nell’applicare le norme. Ha semplicemente manifestato il suo dissenso rispetto a una valutazione già compiuta, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Sanzioni
La conseguenza di tale impostazione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato due effetti negativi per il ricorrente: in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, fondato su critiche precise e pertinenti alla violazione di legge, e non una semplice riproposizione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘aspecifici’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente erano troppo generiche e non individuavano in modo chiaro e specifico gli errori di diritto che sarebbero stati commessi nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica generale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALDAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ri responsabilità per il contestato reato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 31710/2024.