Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce il requisito della specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la struttura logica della sentenza impugnata. L’ordinanza in esame offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, sollevando diverse questioni, tra cui quella relativa alla recidiva. La difesa ha tentato di smontare le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, proponendo la propria lettura dei fatti e delle norme.
Tuttavia, l’appello non ha raggiunto l’obiettivo sperato. L’iter processuale si è interrotto bruscamente davanti alla Suprema Corte, che non è nemmeno entrata nell’analisi del merito della questione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 aprile 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto al ricorrente nel merito della vicenda, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti formali e sostanziali minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni, seppur concise. La Corte ha definito il ricorso ‘aspecifico’. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni presentate non erano sufficientemente dettagliate e, soprattutto, non si confrontavano in modo costruttivo con la decisione impugnata. Secondo i giudici, ‘la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta’.
In altre parole, non è sufficiente presentare una tesi alternativa o esprimere un generico dissenso. Per essere ‘specifico’, un motivo di ricorso deve individuare con precisione i passaggi illogici o contraddittori nella motivazione della sentenza precedente, dimostrando perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe errato. Se l’atto di appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza attaccare la coerenza logica della decisione, esso risulta inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza che si intende impugnare. L’obiettivo non è solo raccontare una versione diversa, ma demolire, punto per punto, la struttura logico-giuridica su cui si fonda la decisione avversata. La mancata specificità dei motivi non solo porta a una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero le sue argomentazioni non si confrontavano in modo specifico e critico con la struttura logica e coerente della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con la ‘lineare e coerente logicità’ della sentenza?
Significa che il ricorso si limita a presentare una tesi difensiva diversa o a esprimere un dissenso generico, senza però individuare e contestare specifici vizi logici, contraddizioni o errori nel ragionamento seguito dal giudice nella decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERNI il 06/08/1968
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 42757/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 38
altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in rela
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità
non si misura affatto con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici de
2);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicaz
recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostr argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorr confronta (v. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025