Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FORMIA il 04/08/1990
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, indicata in epigrafe, di conferma della
pronuncia del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Campobasso con la quale l’imputato è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 61 n. 7, 624
bis
e
625, comma 1 n.2, cod. pen. commesso in Campobasso il 3 febbraio 2019 con recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
considerato che, con unico motivo, deduce carenza e manifesta illogicità
della sentenza, avendo la difesa dimostrato che la casa fosse stata da poco locata dalla persona offesa sussistendo elementi di dubbio su quando l’impronta
fosse stata lasciata;
considerato che il ricorso si presenta aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui gli argomenti difensivi sono
stati considerati meramente congetturali, nel difetto assoluto di allegazioni da cui inferire la presenza dell’imputato nell’abitazione in circostanze di tempo di luogo
diverse da quelle del furto;
considerato che il ricorso non è, dunque, scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre la stessa questione già devoluta in appello, e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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