Ricorso Inammissibile: Quando la Contestazione della Pena non Supera il Vaglio della Cassazione
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione delle sentenze è un diritto fondamentale. Tuttavia, esistono limiti precisi che ne regolano l’esercizio, specialmente quando si arriva al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si contesta la misura della pena senza evidenziare un reale vizio nella motivazione del giudice. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i confini del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli con una sentenza emessa il 26 aprile 2023, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il trattamento sanzionatorio inflitto, ovvero la quantità e la qualità della pena. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di merito presentava un vizio motivazionale, ossia un difetto nel ragionamento che aveva portato alla determinazione della condanna.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non valuta se la pena fosse ‘giusta’ o ‘sbagliata’), ma si ferma a un controllo preliminare sulla validità dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che la contestazione, così come formulata, non poteva essere esaminata in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito in modo netto le ragioni alla base della sua decisione. Il motivo di ricorso, centrato esclusivamente sulla critica al trattamento punitivo, è stato definito “indeducibile”. Questo termine tecnico significa che l’argomento non può essere validamente proposto davanti alla Cassazione.
La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che la sentenza impugnata, secondo i giudici supremi, era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici d’appello avevano non solo fornito una giustificazione adeguata per la pena comminata, ma avevano anche preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive presentate. Nelle pagine 2 e 3 della sentenza di secondo grado, infatti, era contenuto un esame completo delle deduzioni della difesa, a cui era stata data una risposta logica e coerente.
In sostanza, la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse valutazioni di merito già effettuate dai tribunali precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella, discrezionale ma motivata, del giudice di merito sulla congruità della pena.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Oltre a vedere respinta la sua istanza, è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questo provvedimento rafforza un importante principio procedurale: per contestare con successo una pena in Cassazione non basta un generico dissenso, ma è necessario dimostrare un vizio concreto e palese nella motivazione del giudice, come una manifesta illogicità o una totale omissione di valutazione su un punto decisivo. In assenza di tali vizi, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava unicamente il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente, non illogica e avesse adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘indeducibile’?
Significa che l’argomento sollevato non può essere validamente proposto e discusso davanti alla Corte di Cassazione, in quanto non rientra tra i vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità, come ad esempio una valutazione di merito già adeguatamente motivata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
, I Consigliere E ensore