Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41544 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Siracusa, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Magistrato di sorveglianza di Nuoro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 27 maggio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza presentata da NOME COGNOME, detenuto nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE de L’RAGIONE_SOCIALE e sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), con cui era stata chiesta l’ottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza n. 82 emessa il 12 dicembre 2023 pure emessa dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro, provvedimento in forza del quale era stato disposto che il costo da addebitarsi al detenuto per le copie cartacee da lui richieste fosse individuato fra i 5 e i 7 centesimi per pagina.
Il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che l’Amministrazione penitenziaria, con la nota del 9 maggio 2025 e la documentazione in essa richiamata, aveva dato prova di avere ottemperato all’ordinanza del 12 dicembre 2023 su cui l’istante aveva basato la sua prospettazione.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di ottemperanza ha proposto ricorso il difensore di NOME chiedendone l’annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35bis Ord. pen. per la mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Secondo la difesa, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto prendere atto che la nota del 9 maggio 2025 aveva confermato in pieno le doglianze del detenuto: esso prevedeva il corretto costo delle copie, come fissato dall’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, ma non aveva rilevato che in concreto l’Amministrazione non si era adeguata al provvedimento stesso: in effetti, la RAGIONE_SOCIALE, nella suddetta nota, non aveva negato la deduzione del detenuto secondo cui gli uffici gli avevano addebitato il costo delle fotocopie di 10 centesimi l’una, come ci si riservava di documentare se l’Amministrazione
non avesse fornito spontaneamente i relativi atti.
Al riguardo, il ricorrente evidenzia che comunque l’onere RAGIONE_SOCIALE prova dei fatti che rientravano nella corrispondente sfera incombeva sull’Amministrazione, in applicazione del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova stessa.
La difesa ha depositato, in tempo successivo, una nota del 30 giugno 2025, definita atto di integrazione del ricorso, con cui si Ł accompagnata la produzione delle due richieste di copie del 10 e 11 marzo 2025, mod. NUMERO_DOCUMENTO, e relative note di addebito per euro 2,30 ed euro 2,70, corrispondenti al costo di 10 centesimi a copia, accettate con riserva dal detenuto, insistendo per l’annullamento, con o senza rinvio, dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che non risulta alcuna documentazione comprovante il costo effettivamente addebitato al ricorrente e, in ogni caso, alcuna documentazione era stata prodotta innanzi al Magistrato di sorveglianza, sicchØ il provvedimento da quest’ultimo assunto Ł stato conseguente all’attestazione di ottemperanza emersa dalla nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte ritiene che l’impugnazione sia infondata in modo manifesto e riferita a deduzioni articolate e documenti prodotti in modo inammissibile.
A ragione RAGIONE_SOCIALE determinazione oggetto del provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza, richiamata l’ordinanza del 12 dicembre 2023, ha osservato che era stata acquisita la nota in data 9 maggio 2025 con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva dato atto dell’ordine di servizio n. 79 del 5 marzo 2025 emesso dalla Direttrice RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui era stato specificamente disposto che il costo delle stampe richieste da NOME sarebbe stato individuato in conformità di quanto era stato stabilito dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro, ossia tra i 5 e i 7 centesimi per pagina: da ciò Ł stata tratta la conclusione che l’Amministrazione aveva ottemperato all’ordinanza suindicata.
Va aggiunto che, vertendosi in tema di giudizio di ottemperanza nel diritto penitenziario, occorre muovere dal contenuto del provvedimento che ha reso le disposizioni che, secondo la prospettazione, non sono state osservate dall’Amministrazione.
La materia affrontata afferisce alla determinazione delle spese di mantenimento del detenuto in carcere e di contestazioni inerenti alle stesse.
Come si Ł già avuto modo di accertare con una precedente decisione emessa all’esito di un’altra questione sollevata da COGNOME, riguardante la medesima materia (Sez. 1, n. 46299 del 29/10/2024, pure avente ad oggetto l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE medesima ordinanza e sempre per il costo delle fotocopie, ma per il tempo pregresso, con cui Ł stato affermato che l’ordinanza oggetto di ottemperanza aveva stabilito il costo delle stampe per il tempo futuro rispetto al momento RAGIONE_SOCIALE sua adozione), il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento del 12 dicembre 2023, aveva ritenuto, per disciplinare il caso, di muovere dal disposto dell’art. 2 Ord. pen., con il riferimento alle corrispondenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, in parte surrogate dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quadro al quale anche in questa circostanza merita essere precisato – si connette l’importante norma di cui all’art. 56 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Ord. pen.), norma che sottende il riparto di competenza fra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza in questa materia.
In questa complessiva cornice, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con il provvedimento presupposto del 12 dicembre 2023 – provvedimento il cui iussum si Ł ormai
cristallizzato e non può formare oggetto di discussione in questa sede – aveva preso cognizione RAGIONE_SOCIALE questione in materia di costi per l’effettuazione delle copie fotostatiche sostenuti dall’Amministrazione penitenziaria e da rimborsarsi da parte del detenuto richiedente il suddetto servizio e aveva emesso le conseguenti determinazioni.
Dovendo stabilirsi, per la verifica in sede di ottemperanza l’oggetto RAGIONE_SOCIALE disposizione data – come già emessa e divenuta inoppugnabile – in punto di attribuzione del carico in ordine ai suddetti costi, si rileva che l”ordinanza del 12 dicembre 2023 aveva ritenuto infondato il reclamo del detenuto relativamente alla, pure lamentata, mancata stampa dei files e aveva, inoltre, considerato che l’Amministrazione (in accordo con le linee tracciate da un altro, richiamato provvedimento reso in tempo pregresso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24 novembre 2023) dovesse esigere dal detenuto il prezzo di mercato delle relative copie.
Così, nel dispositivo dell’ordinanza del 12 dicembre 2023, il Magistrato di sorveglianza, dopo aver rigettato parzialmente il reclamo relativo a tale oggetto, aveva disposto che il costo di dette copie dovesse essere richiesto nella misura non superiore a quello di mercato concretizzando tale riferimento con la fissazione di tale costo in quello ricompreso tra i 5 e i 7 centesimi (di euro) a pagina.
Precisato quanto precede, occorre poi constatare che, nel presente procedimento, NOME COGNOME aveva dedotto il mancato rispetto da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposizione contenuta nell’ordinanza del 12.12.2023, ma tale deduzione Ł stata contrastata, con riferimento al tempo in cui il Magistrato di sorveglianza doveva valutare la lamentata inottemperanza, dal rilievo che era seguita l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE in data 9 maggio 2025.
Tale nota aveva, a sua volta, richiamato e allegato l’ordine di servizio RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE in data 5 marzo 2025 con cui si era recepita la disposizione impartita dall’ordinanza del 12 dicembre 2023 quanto al costo delle stampe da addebitare al detenuto richiedente, affermandosi espressamente che esso era stato fissato fra 5 e 7 centesimi di euro.
Tale accertamento ha rettamente determinato il decidente – sul piano, qui rilevante, del giudizio di ottemperanza – a prendere atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza, anche nel sito carcerario in cui al tempo si trovava il detenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione attuativa dell’ordinanza, con il susseguente provvedimento accertativo di non esservi luogo a provvedere.
Ovviamente, nessun’altra questione essendo stata dedotta, con conseguente carenza di produzione o acquisizione RAGIONE_SOCIALE corrispondente prova, il Magistrato di sorveglianza adìto non ha pronunciato, nØ avrebbe potuto pronunciare su ulteriori argomenti.
Perciò restava impregiudicato anche il tema degli eventuali prelievi eccedenti il costo massimo prefissato dall’ordinanza del 12 dicembre 2023, prelievi che, ove eccedenti, sarebbero senza titolo e, quindi, oggetto di diritto alla ripetizione di indebito.
4.1. La doglianza formulata dal ricorrente non si Ł arrestata a tale assodato stadio assunto dal thema decidendum innanzi al Magistrato di sorveglianza, ma si Ł implementata attraverso il deposito RAGIONE_SOCIALE nota denominata atto di integrazione di ricorso e, con essa, di documenti inerenti ad alcuni addotti addebiti inerenti a costi per fotocopie addebitati dall’Amministrazione penitenziaria al detenuto in eccedenza rispetto a quelli stabiliti.
SennonchØ, Ł indiscusso che al Magistrato di sorveglianza non risultano prodotte prove di pagamenti in eccedenza.
Pertanto – se pure avesse voluto ritenersi rilevante, ai fini del controllo di ottemperanza, l’apprezzamento di eventuali prelievi in eccedenza, ove dedotti – di questo fatto NOME
NOME, oltre a prospettarne la sussistenza, avrebbe dovuto dare prova, trattandosi di documenti nella sua disponibilità, di guisa che le deduzioni difensive in punto di addotta vicinanza di questa prova alla sola Amministrazione appaiono, in ogni caso, fuori fuoco nel caso di specie.
4.2. Per contro, la deduzione RAGIONE_SOCIALE questione con l’impugnazione in sede di legittimità, concretizzata soltanto con l’atto definito di integrazione del ricorso (la cui portata non poteva, in ogni caso, eccedere, sotto il profilo funzionale, quella propria dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), ha fatto sì che la produzione documentale volta alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE pretesa si profili tardiva e non ammissibile.
Non può, al riguardo, che ribadirsi il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano prova nuova e, quindi, non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 , COGNOME COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Sanvitale, Rv. 277609 – 01).
Le copie di ricevute di pagamento accluse all’atto definito di integrazione del ricorso non sono, certo, annoverabili fra i documenti suscettibili di essere prodotti in questa sede.
4.3. Pertanto, la conclusione raggiunta dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento impugnato, una volta emerso nel corso del procedimento che la RAGIONE_SOCIALE si era uniformata all’ordinanza del 12 dicembre 2023, si Ł correttamente orientata per la presa d’atto che non sussisteva luogo a ulteriormente provvedere, lasciando impregiudicato – proprio per il circoscritto ambito dell’accertamento in concreto devoluto al decidente – il diritto del detenuto alla restituzione di eventuali prelievi pecuniari in eccesso che gli uffici dell’Amministrazione avessero, nelle more, effettuati.
La risposta data circa la verifica dell’ottemperanza deve, quindi, ritenersi adeguata.
Sul punto, non Ł superfluo ricordare che, in tema di ottemperanza, l’art. 35bis , comma 8, Ord. pen. ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.
¨ vero che la mancanza assoluta di motivazione e/o la presenza di una motivazione meramente apparente su punti decisivi dell’ iter logico inerente all’accertamento da compiersi integrano una carenza che si colloca nella violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (v. per l’analisi generale del tema Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01).
Deve tuttavia escludersi che questa patologia abbia riguardato il provvedimento impugnato.
Con la portata effettiva dell’analizzato approdo il ricorrente ha mostrato di non confrontarsi compiutamente, avendo piuttosto optato per l’ampliamento dello spettro assertivo e probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Deve, di conseguenza, pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Alla relativa pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma alla Cassa delle ammende nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME