Ricorso Inammissibile: Quando un Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito tutt’altro che raro nei corridoi della Corte di Cassazione. Comprendere le ragioni dietro una tale pronuncia è fondamentale per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi decide di intraprenderlo senza solide basi. Questo caso, riguardante l’opposizione all’esecuzione di uno sfratto, ci permette di analizzare il concetto di decisività della prova e le pesanti ricadute economiche di un ricorso giudicato inammissibile.
I Fatti del Caso: L’Opposizione a uno Sfratto
Due individui sono stati condannati nei gradi di merito per aver creato una situazione di pericolo al fine di impedire a un ufficiale giudiziario di eseguire uno sfratto. Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, i due ricorrenti hanno basato la loro difesa su un unico motivo principale: la presunta inutilizzabilità parziale del verbale di sfratto redatto dall’ufficiale giudiziario. A loro avviso, questo vizio avrebbe dovuto inficiare la ricostruzione dei fatti e, di conseguenza, la loro condanna.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21288/2024, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un livello procedurale, ritenendo il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello di Torino è diventata definitiva, e i ricorrenti sono stati condannati a ulteriori pagamenti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il motivo del ricorso era palesemente infondato per una ragione fondamentale: la condanna non si basava esclusivamente sul verbale di sfratto contestato. Al contrario, la ricostruzione dei fatti era solidamente ancorata ad ‘altre e diverse risultanze probatorie’, in particolare alle testimonianze rese da diverse persone presenti ai fatti.
I giudici hanno sottolineato un principio cardine del giudizio di legittimità: per lamentare l’inutilizzabilità di una prova, non basta evidenziarne un vizio, ma è necessario dimostrare la sua ‘decisività’. I ricorrenti avrebbero dovuto provare che, senza quella specifica parte del verbale, la decisione sarebbe stata diversa. Non avendolo fatto, e data la presenza di altre prove convergenti, il loro motivo di appello è risultato irrilevante. La Corte ha inoltre ribadito di non poter procedere a una ‘lettura alternativa’ delle fonti di prova, poiché il suo compito non è rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe. La dichiarazione di ricorso inammissibile attiva automaticamente l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questo articolo prevede che i ricorrenti non solo debbano pagare le spese del procedimento, ma siano anche condannati al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte. Questa sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla parziale inutilizzabilità di una prova, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la condanna si basava su altre e diverse prove testimoniali, e i ricorrenti non hanno dimostrato la decisività dell’elemento probatorio contestato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come un tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove o fornire una ‘lettura alternativa’ delle risultanze probatorie. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di ricostruire i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo dedotto in merito all’inutilizzabilità parziale del verbale di sfratto appare manifestamente infondato atteso che la ricostruzione dei fatti appare fondata anche su altre e diverse risultanze probatorie (cfr. testi COGNOME, COGNOME, COGNOME), non essendo stata dimostrata la decisività di tale elemento di prova per la parte di essa addotta come inutilizzabile, tenuto conto della non consentita lettura alternativa delle predette diverse fonti di prova in sede di legittimità sollecitata dalla difesa, avendo la Corte di merito valorizzato le predette diverse fonti di prova per l’accertamento della situazione di pericolo indotta dalla presenza degli imputati, per impedire l’esecuzione dello sfratto da parte dell’ufficiale giudiziario;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
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