Ricorso Inammissibile: La Procura Speciale per l’Imputato Assente è Obbligatoria
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, portando a dichiarare un ricorso inammissibile a causa di un vizio formale insuperabile. La pronuncia sottolinea l’importanza della procura speciale, specialmente quando l’imputato è assente e il processo d’appello si è svolto in forma cartolare. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputata, che era stata dichiarata assente nel corso del giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con cui si lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dalla difesa, ma si è fermata a due ostacoli preliminari, uno di natura procedurale e l’altro relativo alla specificità dei motivi di impugnazione.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Le ragioni che hanno portato la Corte a questa conclusione sono principalmente due e meritano un’analisi approfondita.
La Mancanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità riguarda la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La norma prevede che, per presentare un’impugnazione, il difensore debba essere munito di una procura speciale rilasciata dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza. Questo requisito diventa ancora più stringente in circostanze particolari, come quelle del caso in esame.
L’imputata era stata dichiarata assente in primo grado e il processo d’appello si era tenuto con rito ‘cartolare’ (cioè basato solo su atti scritti, senza udienza in presenza). In questo contesto, la Corte ha sottolineato che la procura speciale è essenziale per garantire che l’impugnazione sia un atto ‘consapevole’ da parte dell’imputato. L’obiettivo della legge è evitare impugnazioni presentate all’insaputa dell’interessato, limitando così il ricorso a rimedi straordinari come la rescissione del giudicato. Poiché il ricorso non era corredato da tale procura, è stato ritenuto proceduralmente inammissibile.
L’Indeterminatezza e Aspecificità del Motivo di Ricorso
Anche superando l’ostacolo formale, il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile. La Corte ha infatti rilevato che il motivo presentato era formulato in termini eccessivamente generici e astratti. Le argomentazioni della difesa non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto completa e congrua. Un motivo di ricorso per cassazione, per essere valido, deve individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e spiegare perché la motivazione sarebbe illogica o errata in diritto, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma il rigore con cui le corti applicano i requisiti formali per le impugnazioni penali, specialmente dopo le recenti riforme. La procura speciale non è una mera formalità, ma uno strumento a garanzia della volontà e della consapevolezza dell’imputato, soprattutto se assente. In secondo luogo, ribadisce che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve essere specifico, puntuale e criticamente orientato verso la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Per avvocati e assistiti, ciò significa prestare la massima attenzione non solo alla sostanza delle argomentazioni, ma anche al rispetto scrupoloso delle regole procedurali, pena la chiusura definitiva del processo con un ricorso inammissibile.
Quando è necessaria la procura speciale per presentare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo la pronuncia, è un requisito fondamentale previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La sua importanza è massima quando l’imputato è stato dichiarato assente in un grado di giudizio, poiché garantisce che l’atto di impugnazione sia una scelta consapevole e voluta dall’interessato.
Per quale motivo un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e, quindi, inammissibile quando le argomentazioni sono astratte e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. È necessario che il ricorso individui i punti critici della decisione e spieghi in modo concreto le ragioni della presunta illogicità o violazione di legge.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo. La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/03/1958
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SGARLATO ASSUNTA per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 24 gennaio 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobr 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenz censurata, invece completa e congrua (vedasi pagg. 4 – 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
esidente