Ricorso Inammissibile e Prescrizione: Chi Paga le Spese?
L’esito di un procedimento penale può riservare delle sorprese, soprattutto quando si intrecciano istituti giuridici complessi. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2 novembre 2023, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare a conseguenze economiche significative per il ricorrente, anche in presenza della prescrizione del reato. Analizziamo questa decisione per comprendere le logiche che governano il processo penale in queste circostanze.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 25 ottobre 2022, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso miravano a ottenere un’assoluzione piena nel merito, contestando la valutazione delle prove a suo carico effettuata nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, nel frattempo, era maturato il termine di prescrizione per il reato contestato, una circostanza che normalmente avrebbe portato all’estinzione dello stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità. In particolare, il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare una situazione di palese e indiscutibile innocenza. Secondo i giudici, per ottenere un’assoluzione nel merito nonostante la prescrizione, è necessario che l’assenza di responsabilità emerga in modo obiettivo ed evidente dagli atti processuali, condizione non riscontrata nel caso di specie.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di esaminare qualsiasi altra questione, inclusa l’eventuale estinzione del reato per prescrizione. In altre parole, se l’impugnazione è viziata alla radice, non si può passare a valutare il merito o altre cause di non punibilità.
Il giudice ha sottolineato che, per derogare a questa regola e pronunciare un’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, l’innocenza dell’imputato deve essere talmente chiara da non richiedere alcuna attività di valutazione probatoria. Nel caso in esame, le argomentazioni del ricorrente richiedevano una rilettura critica delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità e comunque non sufficiente a dimostrare un’evidente assenza di colpevolezza. La dichiarazione di ricorso inammissibile è diventata, quindi, l’esito obbligato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere fondata su motivi solidi e specifici previsti dalla legge. Un’impugnazione generica o che si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti, è destinata all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo l’impossibilità di far valere eventuali cause di estinzione del reato come la prescrizione, ma anche l’automatica condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Se il reato è prescritto, perché il ricorrente è stato condannato a pagare le spese?
Perché il suo ricorso è stato giudicato inammissibile. Secondo la legge, l’inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di valutare altre questioni, inclusa la prescrizione, e comporta la condanna automatica alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Significa che l’impugnazione non rispetta i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per poter essere esaminata dal giudice. In questo caso, i motivi erano generici e non evidenziavano un’assoluta e palese innocenza.
In quali casi si può ottenere l’assoluzione nonostante la prescrizione del reato?
Si può ottenere un’assoluzione nel merito, anche se il reato è prescritto, solo quando l’innocenza dell’imputato emerge in modo così evidente e indiscutibile dagli atti processuali da non richiedere alcuna ulteriore valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46259 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRANDINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili in ragione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, poiché non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria tenuto conto delle stesse ragioni dell’impugnazione che propongono una differente lettura delle prove a carico senza delineare una situazione di obiettiva ed evidente assenza di prove della responsabilità che potrebbe giustificare ai sensi del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen. una sua assoluzione nel merito;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.