Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 18/03/1980
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il reato di truffa
è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, no
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pienamente comprovante il reato in imputazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio
motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle
ragioni ostative alla concessione dell’invocato beneficio, in considerazione della negativa personalità del COGNOME e dei suoi precedenti penali specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il onsigliere Estensore