Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17358 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il reato di truffa
è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, no
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pienamente comprovante il reato in imputazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio
motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle
ragioni ostative alla concessione dell’invocato beneficio, in considerazione della negativa personalità del COGNOME e dei suoi precedenti penali specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il onsigliere Estensore