Ricorso Inammissibile Dopo il Patteggiamento: Quando Non Si Può Più Impugnare la Pena
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un ‘patteggiamento’. Il caso dimostra come l’accordo sulla pena limiti la possibilità di future contestazioni, rendendo un eventuale ricorso inammissibile se basato su argomenti incompatibili con il consenso prestato. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso
Una persona condannata dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza. La particolarità del caso risiede nel fatto che la pena applicata in appello era il risultato di un ‘concordato’, ovvero un accordo tra l’imputato e l’accusa, simile al patteggiamento in primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha deciso di impugnare la decisione, sollevando questioni relative a presunte violazioni di legge e vizi di motivazione concernenti specificamente il trattamento sanzionatorio.
I Motivi del Ricorso e la loro Incompatibilità
I motivi addotti dal ricorrente si concentravano esclusivamente sulla quantificazione e sulla natura della pena, criticando la motivazione della corte d’appello su questo specifico punto. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, tali argomentazioni si scontrano con la natura stessa del concordato sulla pena.
Quando un imputato accetta di ‘patteggiare’ o di concordare la pena in appello, esprime un consenso informato su quel preciso trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, presentare un ricorso successivo per lamentare proprio quegli aspetti sui quali si era raggiunto un accordo risulta una palese contraddizione logica e giuridica. La scelta di accedere a un rito premiale come il patteggiamento implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una procedura snella e rapida definita de plano (senza udienza), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio consolidato: i motivi di ricorso devono essere coerenti con le scelte processuali precedentemente compiute.
Lamentare una violazione di legge o un difetto di motivazione sulla pena, dopo averla concordata, è considerato un motivo non deducibile, ovvero non proponibile validamente in sede di legittimità. L’accordo stesso, proveniente dalla volontà del ricorrente, è la prova del suo consenso al trattamento penale, rendendo pretestuosa ogni successiva doglianza in merito.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni della Corte si basano sulla logica e sulla struttura del sistema processuale penale. Il concordato sulla pena è uno strumento che mira all’economia processuale e alla definizione rapida del giudizio. La sua efficacia sarebbe vanificata se fosse consentito all’imputato di rimettere in discussione l’accordo raggiunto attraverso un’impugnazione basata sugli stessi punti oggetto del consenso.
La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero ‘incompatibili con l’avvenuto concordato sulla pena’. L’accordo, infatti, presuppone il consenso dell’imputato, e tale consenso ‘copre’ le valutazioni del giudice sul trattamento sanzionatorio. Pertanto, un ricorso che attacca tali valutazioni è intrinsecamente inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci a riti alternativi come il patteggiamento o il concordato in appello. La scelta di accordarsi sulla pena è una decisione strategica con conseguenze definitive: preclude, di fatto, la possibilità di contestare successivamente la misura della sanzione pattuita. La decisione di adire a un rito premiale deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che essa implica una rinuncia a determinate facoltà di impugnazione. Questo provvedimento serve da monito: non è possibile beneficiare della riduzione di pena derivante da un accordo e, allo stesso tempo, conservare il diritto di contestare il contenuto di quell’accordo.
È possibile impugnare la misura della pena dopo aver raggiunto un accordo con il pubblico ministero (patteggiamento)?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile se i motivi riguardano il trattamento sanzionatorio. L’accordo sulla pena presuppone il consenso dell’imputato, rendendo incompatibili successive contestazioni su tale punto.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso senza tenere un’udienza formale, in quanto i motivi proposti erano manifestamente infondati o, come in questo caso, non consentiti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Bitonto il 19/06/1991
avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sulla pena proveniente dallo
stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattament penale così definito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente