Ricorso Inammissibile Dopo il Concordato in Appello: La Decisione della Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto per snellire i processi, ha conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso successivo a tale accordo, confermando la sua natura quasi definitiva e sanzionando il tentativo di superarla. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo una questione procedurale, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo una sentenza della Corte d’Appello di Napoli emessa a seguito di un accordo sui motivi di impugnazione (procedura ex art. 599-bis c.p.p.), decideva di presentare comunque ricorso per Cassazione. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava un vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento. Sostanzialmente, cercava di rimettere in discussione punti sui quali, attraverso l’accordo, aveva implicitamente rinunciato a contestare.
La Questione del Ricorso Inammissibile post Concordato
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i limiti dell’impugnazione successiva a un “concordato in appello”. Questo istituto processuale prevede che le parti possano accordarsi su uno o più motivi di appello, rinunciando di fatto a tutti gli altri. La Corte ha dovuto stabilire se, una volta raggiunto tale accordo, fosse ancora possibile sollevare nuove doglianze nel successivo giudizio di legittimità.
L’Eccezione della Pena Illegale
La giurisprudenza consolidata, citata anche nell’ordinanza, stabilisce un principio molto chiaro: l’accordo tra le parti sui punti da trattare in appello implica una rinuncia a dedurre ogni altra questione in Cassazione. Questo vale anche per le questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. L’unica, e tassativa, eccezione a questa regola è l’irrogazione di una pena palesemente illegale, una circostanza che non è stata riscontrata nel caso di specie.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un orientamento giurisprudenziale ormai solido. I giudici hanno spiegato che l’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. cristallizza il perimetro del giudizio d’appello e, di conseguenza, preclude la possibilità di ampliare l’oggetto del contendere in sede di legittimità. Permettere il contrario significherebbe vanificare la funzione stessa del concordato, che è quella di definire in modo più celere la controversia, concentrandosi solo sui motivi condivisi dalle parti.
Stante l’inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente preclusa, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenuta una misura equa.
le conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. Chi opta per questa via deve essere consapevole di rinunciare a quasi ogni possibilità di un successivo ricorso per Cassazione. La decisione serve da monito: i ricorsi presentati in violazione di questo principio non solo saranno dichiarati inammissibili, ma comporteranno anche significative sanzioni economiche. La pronuncia sottolinea l’importanza della certezza del diritto e dell’efficienza processuale, valori che l’istituto del concordato mira a tutelare.
Dopo aver raggiunto un accordo sui motivi in appello (concordato), è possibile presentare ricorso in Cassazione per altre ragioni?
No, l’ordinanza chiarisce che l’accordo sui punti concordati in appello implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di Cassazione ogni diversa doglianza, incluse quelle che potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Qual è l’unica eccezione che consente di ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
L’unica eccezione a questa regola è il caso in cui sia stata irrogata una pena illegale, una circostanza che non si è verificata nel caso esaminato dalla Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in queste circostanze?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione e l violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile i quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevab di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della go ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.