Ricorso Inammissibile Post-Concordato: Cosa Stabilisce la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla disciplina del ricorso inammissibile in Cassazione a seguito di una sentenza di “concordato in appello”, noto anche come applicazione della pena su richiesta delle parti in grado di appello. La Suprema Corte, con una decisione netta, ribadisce i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza che recepisce un accordo tra accusa e difesa, consolidando un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello (ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.), decideva di presentare comunque ricorso per Cassazione. La base del suo ricorso era la presunta “mancata motivazione” da parte della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza degli elementi necessari per affermare la sua responsabilità penale. In sostanza, pur avendo concordato la pena, l’imputato lamentava che il giudice d’appello non avesse adeguatamente verificato l’assenza delle condizioni per un suo proscioglimento nel merito, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
Le Limitate Vie d’Accesso alla Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione giuridica ruota attorno alla natura del concordato in appello. Questo istituto processuale rappresenta un accordo con cui l’imputato, di fatto, accetta una determinata pena in cambio della rinuncia agli altri motivi di appello. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale accordo cristallizza il giudizio sulla responsabilità, limitando drasticamente le possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La scelta di concordare la pena implica un’accettazione del quadro accusatorio che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità sulla base di una presunta carenza di motivazione sulla colpevolezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo categorico. I giudici hanno richiamato il loro costante insegnamento, secondo cui è inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che lamenti la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La logica sottostante è chiara: l’accordo sulla pena presuppone che l’imputato abbia rinunciato a contestare la propria responsabilità. Pertanto, non può in un secondo momento dolersi del fatto che il giudice non abbia esplorato d’ufficio possibili cause di proscioglimento. La Corte ha ritenuto l’impugnazione priva dei requisiti di legge (ex art. 606, comma 3, c.p.p.) e, di conseguenza, ha applicato le sanzioni previste.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità del ricorso, commisurata ai profili di colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente infondata. Questa ordinanza serve da monito: la scelta del concordato in appello è una strategia processuale che va ponderata con attenzione, poiché chiude la porta a successive contestazioni sul merito della responsabilità, rendendo un eventuale ricorso per Cassazione su tali punti quasi certamente inammissibile e oneroso.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello per mancata motivazione sulla responsabilità?
No, secondo la Corte di Cassazione, un ricorso è inammissibile se contesta una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. deducendo la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.). L’accordo sulla pena preclude questa specifica via di impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato, per legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Qual è il fondamento giuridico della decisione della Corte?
Il fondamento risiede in un consolidato orientamento giurisprudenziale, citato anche nel provvedimento, secondo cui la natura stessa dell’accordo processuale del concordato in appello implica la rinuncia a contestare la responsabilità, rendendo inammissibile un ricorso basato su tale doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8037 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE d’APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. Gueli Rv. 272969 – 01 per un’ampia esposizione sul punto).
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.