Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude la Partita
Nel processo penale, la scelta di raggiungere un accordo sulla pena in appello, noto come ‘concordato’, è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una volta siglato l’accordo, la strada per un ulteriore ricorso è sbarrata, rendendo ogni tentativo di impugnazione un ricorso inammissibile. Questa pronuncia chiarisce la natura preclusiva dell’accordo, equiparandolo a una vera e propria rinuncia a contestare la sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato un imputato per i reati di tentativo di rapina aggravata, tentativo di lesioni ed evasione. In seguito, la Corte di Appello di Venezia, accogliendo una richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, aveva riformato la sentenza, rideterminando la pena inflitta. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione, l’eccessività della pena e l’errata qualificazione giuridica dei fatti.
Il Ricorso Inammissibile: la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che il collegio ha inteso ribadire con forza. Secondo la Corte, il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti dalla legge, data la particolare situazione processuale venutasi a creare.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli effetti dell’art. 599-bis c.p.p., la norma che disciplina il ‘concordato in appello’. La Cassazione spiega che l’accordo sulla pena non si limita a circoscrivere il potere decisionale del giudice di secondo grado, ma produce ‘effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale’. Questo significa che, accettando di concordare la pena, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare qualsiasi ulteriore questione, anche quelle che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
La Corte equipara gli effetti di questo accordo a quelli di una rinuncia esplicita all’impugnazione. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte, che sceglie la via dell’accordo per ottenere una pena certa e potenzialmente più mite, preclude la possibilità di rimettere in discussione la sentenza in un successivo grado di giudizio. Pertanto, i motivi di ricorso presentati dall’imputato, relativi a presunti errori nella valutazione della punibilità o nell’entità della pena, erano inammissibili proprio perché coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Sottolinea che il ‘concordato in appello’ è uno strumento che offre certezza, ma che comporta una rinuncia definitiva ad ulteriori gradi di giudizio di merito. La scelta di percorrere questa strada deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché chiude la porta al ricorso per cassazione. La dichiarazione di inammissibilità ha inoltre comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un ricorso palesemente infondato.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, l’ordinanza stabilisce che l’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia a sollevare ulteriori questioni, rendendo un successivo ricorso inammissibile.
La rinuncia a impugnare, derivante dal concordato, riguarda anche questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio?
Sì, la Corte chiarisce che l’accordo ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, comprese le questioni normalmente rilevabili d’ufficio, operando in modo analogo a una rinuncia esplicita all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20494 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 21/9/2023, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 29/3/2023 nei confronti di NOME, rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflittagli per i reati di tentativo di rapina aggravata, tentativo di lesioni personali ed evasione, in conformità alla richiesta di concordato.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena inflitta e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione;
Ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 8 febbraio 2024
L’estensore GLYPH
Il Presi