Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le gravi conseguenze che ne derivano. L’ordinanza in esame evidenzia come la genericità e la mancanza di specificità nei motivi di appello ne determinino l’inevitabile rigetto, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro una Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si fondava su un unico motivo di doglianza, che si rivelerà fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello impugnata fosse correttamente motivata, basata su prove definite e significative e priva di vizi logico-giuridici, anche per quanto riguarda la pena inflitta. Di fronte a una motivazione solida, il ricorso proposto è apparso del tutto inadeguato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso. I Giudici Supremi lo hanno qualificato come “del tutto generico e aspecifico”, in violazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In pratica, l’atto di appello non specificava in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata. Mancava un vero confronto critico con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, dimostrando perché e come il giudice abbia sbagliato. L’assenza di questa specificità rende l’atto processuale inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La lezione che si trae da questa ordinanza è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza, precisione e tecnica giuridica. Un ricorso non può essere una semplice espressione di dissenso, ma deve configurarsi come una critica strutturata e argomentata, capace di dialogare tecnicamente con la decisione che si intende contestare, pena la sua irricevibilità e l’aggravio di costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e non specifico, in quanto non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Cosa si intende quando la sentenza impugnata è definita ‘immune da vizi logico-giuridici’?
Significa che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione appropriata, basata su elementi probatori chiari e significativi, e non conteneva errori nel ragionamento logico o nell’applicazione delle norme giuridiche, anche riguardo alla determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 27/05/1996
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
L’unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e nor confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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