Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14072 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4539/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2238/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 16/05/1981
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Pisa
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01);
Considerato che il ricorso è dunque inammissibile;
che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano , a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME