Ricorso inammissibile in Cassazione: il ruolo cruciale dell’avvocato
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore specializzato. La decisione evidenzia come un ricorso inammissibile comporti non solo il rigetto della richiesta, ma anche conseguenze economiche per il proponente. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere le formalità necessarie per accedere al giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente ricorso per cassazione. L’atto, sebbene contenesse la firma del ricorrente autenticata da un difensore, non era sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, come invece previsto dalla normativa vigente.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi distinti e dirimenti, applicando una procedura semplificata ‘de plano’, ovvero senza udienza formale, data l’evidenza delle carenze procedurali.
La necessità del difensore cassazionista
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non sana questo vizio. Tale autenticazione, infatti, serve solo a garantire l’identità della parte che propone l’impugnazione, ma non sostituisce il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, che è una garanzia di professionalità tecnica dell’atto.
I limiti all’impugnazione della sentenza di patteggiamento
In secondo luogo, anche qualora l’atto fosse stato formalmente corretto, il ricorso inammissibile sarebbe stato comunque dichiarato tale per la natura dei motivi proposti. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita strettamente le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. In questo caso, il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, un motivo non consentito dalla norma, che restringe l’appello a questioni come l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o l’illegalità della pena.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla chiara lettera della legge, rafforzata da consolidata giurisprudenza. La ratio della norma che impone l’assistenza di un avvocato cassazionista è quella di assicurare che il giudizio di legittimità, vertendo su questioni di diritto, sia attivato da atti tecnicamente idonei a sollevare censure pertinenti. L’autenticazione della firma è un atto meramente formale di identificazione, mentre la sottoscrizione del difensore specializzato rappresenta l’assunzione di responsabilità tecnica del contenuto del ricorso. Per quanto riguarda i limiti dell’impugnazione del patteggiamento, la Corte ha sottolineato che l’accordo tra imputato e pubblico ministero cristallizza la qualificazione giuridica del fatto, che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali non ravvisati nella fattispecie.
Conclusioni
L’ordinanza conferma la rigorosità delle norme procedurali che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione. La decisione serve da monito: la presentazione di un ricorso personale è destinata a fallire e a comportare una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Per i cittadini, ciò significa che per contestare una sentenza penale in Cassazione è indispensabile rivolgersi a un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Per i professionisti, è un richiamo alla diligenza nel verificare i requisiti formali dell’impugnazione, specialmente nel contesto delle sentenze emesse a seguito di riti speciali come il patteggiamento.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
L’autenticazione della firma da parte di un avvocato rende valido un ricorso presentato personalmente?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’autenticazione della firma serve unicamente a certificare l’identità della persona che propone l’impugnazione, ma non sostituisce né sana la mancanza della sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista, che è un requisito di ammissibilità.
Quali sono i limiti per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici, come un vizio nella formazione della volontà dell’imputato, un’errata applicazione della pena o una scorrelazione tra la richiesta e la sentenza. Non è possibile, come nel caso di specie, contestare la qualificazione giuridica del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12441 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso personale di COGNOME NOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione l regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc, pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. La corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1- lett. ai ], cod. proc. pen.), come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente. Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, non massimata). Siffatta autenticazione attiene unicamente al perfezionamento di un collaterale presupposto formale della ritualità dell’atto impugnatorio, costituito dall necessaria identificazione personale della persona della parte privata che propone l’impugnazione.
In ogni caso si tratta di ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. per motivi non proponibili ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (qualificazione giudica del fatto non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 01).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15/03/2024
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Il Consigli e e ensore
Il Presidente