Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza del Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte non può essere presentato personalmente dall’imputato. Questa decisione, che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, evidenzia l’importanza cruciale del ruolo del difensore abilitato e le gravi conseguenze che derivano dal non rispettare le norme procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva condannato un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, ha scelto di presentare l’atto di impugnazione personalmente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, i giudici hanno immediatamente rilevato un vizio insanabile. L’ordinanza emessa è stata perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive proposte dall’imputato, fermandosi a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione è tanto semplice quanto rigorosa. La legge processuale penale stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La presentazione personale da parte dell’imputato non è una modalità consentita. Questa regola non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale del sistema giudiziario.
La sua finalità è assicurare che il ricorso sia tecnicamente ben formulato, concentrandosi esclusivamente su questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi di motivazione), come richiesto per il giudizio in Cassazione. La presenza di un avvocato specializzato garantisce che il diritto di difesa sia esercitato nel modo più efficace e appropriato per il grado di giudizio, evitando che la Corte venga investita di questioni non pertinenti o mal formulate. Pertanto, il ricorso inammissibile è la sanzione prevista per la violazione di questa norma inderogabile.
Conclusioni
La vicenda in esame offre una lezione chiara: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’assistenza di un difensore tecnico è un requisito imprescindibile. Agire autonomamente, bypassando le figure professionali richieste dalla legge, non solo è inefficace, ma può rivelarsi controproducente, comportando ulteriori oneri economici per l’imputato.
Questa ordinanza conferma che le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che sostengono la correttezza e l’efficienza del processo. Per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento giudiziario, la scelta di un difensore qualificato non è un’opzione, ma una necessità per tutelare pienamente i propri diritti.
Può un imputato presentare personalmente ricorso per cassazione in materia penale?
No, la decisione in esame conferma che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto e presentato da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un atto presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Qual è la conseguenza di un ricorso presentato senza rispettare questo requisito di forma?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate e l’atto viene respinto per un vizio procedurale.
Cosa comporta economicamente per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
elato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende.
Così deciso il 14 GLYPH 2024