Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è sostanza. Un principio ribadito con forza dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e giungere a una discussione nel merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale riguarda due fratelli, inizialmente assolti in primo grado per particolare tenuità del fatto da un reato di lesioni personali. La Corte di Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva confermato la condanna per le lesioni nei confronti di una delle persone offese, mentre aveva assolto uno degli imputati da un’accusa di minaccia e entrambi dalle lesioni verso un’altra vittima.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’applicazione della legittima difesa, prevista dall’art. 52 del codice penale.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha tagliato corto, senza neppure entrare nel merito della questione sulla legittima difesa. L’ordinanza ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione? Una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione: la genericità.
I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era così vago e indeterminato da non rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta lamentare un errore, ma bisogna spiegare precisamente in cosa consiste, sulla base di quali elementi e perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe errata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, i ricorrenti non avevano indicato gli elementi specifici a fondamento della loro censura. Le loro critiche si erano limitate a denunciare un errore in modo astratto, senza fornire al giudice della Cassazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo di legittimità.
Un’altra questione procedurale interessante emersa nel caso riguarda una memoria depositata direttamente da uno degli imputati. La Corte ha precisato che tale atto non poteva essere preso in considerazione per due motivi:
1. Mancanza di patrocinio qualificato: Ogni atto destinato alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, come previsto dall’art. 613 c.p.p. La parte non può agire personalmente.
2. Tardività: La memoria era stata depositata oltre i termini previsti dall’art. 611 del codice di rito.
La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito cruciale sull’importanza della tecnica redazionale degli atti processuali. Un ricorso, per quanto potenzialmente fondato nel merito, è destinato a fallire se non è redatto con la dovuta specificità e chiarezza. Per gli avvocati, ciò significa un’analisi meticolosa della sentenza da impugnare e l’articolazione di critiche puntuali, che dialoghino direttamente con la motivazione del giudice precedente. Per i cittadini, la decisione evidenzia come l’esito di un processo possa dipendere non solo dalla giustizia della propria causa, ma anche dal rigore con cui questa viene presentata nelle sedi competenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e indeterminati. Non indicavano in modo specifico gli elementi a sostegno della critica contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Può un imputato presentare personalmente una memoria scritta alla Corte di Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che ogni atto destinato ad essa deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione, come stabilito dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. Inoltre, devono essere rispettati i termini per il deposito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina (che aveva assolto gli imputati ex art. 131-bis cod. pen.) ed ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha assol entrambi gli imputati dal reato di lesioni personali limitatamente alle lesioni nei confron NOME COGNOME, mentre ha confermato la decisione di prime cure quanto al reato di lesioni personali nei confronti di NOME COGNOME;
Rilevato che il motivo unico dei ricorsi – con cui i ricorrenti denunziano violazione legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 52 cod. pen.- è generico per indeterminatezz perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quan fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Precisato che della memoria depositata, in proprio, dall’imputato NOME COGNOME non può tenersi conto, dal momento che 1) ogni atto destinato a questa Corte non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ma un difensore iscritto nell’albo speciale d patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. art. 613, comma 1, cod. proc. Pen.); 2) ess è intempestiva, in quanto depositata senza il rispetto del termine di c:ui all’art. 611 codic rito.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.