Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CROTONE il 09/03/1961
avverso la sentenza del 03/1)7/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente idfondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Scrive il ricorrente: «La Corte d’Appello di Catanzaro, nel confermare la sentenza emessa in primo grado ha seguito un iter logico-argomentativo censurabile, sia sotto il profilo della consequenzialità tra esame dei magri elementi probatori e valutazioni della colpevolezza, sia sotto il profilo della correttezza del ragiona mento, che, pur apparentemente coerente, risulta in realtà ingannevole sin dalle premesse. Il Giudice di secondo grado nel provvedimento giurisdizionale emanato ha addotto delle argomentazioni a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi d’appello. Ne deriva che la motivazione, già assai scarna sul piano logico argomentativo, risulta del tutto inadeguata a spiegare il motivo per il quale si è scelto di operare una conferma della decisione adottata in primo grado. La decisione del primo giudice, risulta così confermata, ma senza sostegno motivazionale, ed anzi, ripropone una pedissequa lettura della sentenza di primo grado».
Emerge ictu ocu/i che i motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati d fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti mità, avendo dato atto
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
R.G.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso il 08/04/2025