Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di impugnazione sono formulati in modo generico e non specifico. Questo caso serve da monito sull’importanza di strutturare un atto di impugnazione con argomentazioni chiare, pertinenti e giuridicamente fondate.
I fatti del caso: un appello privo di specificità
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello. I motivi addotti erano principalmente due, entrambi però caratterizzati da una notevole vaghezza.
La presunta remissione tacita della querela
In primo luogo, l’imputato sosteneva che vi fosse stata una “remissione tacita di querela”, ovvero una rinuncia implicita all’azione penale da parte della persona offesa. Tuttavia, questa affermazione era supportata solo da documentazione prodotta per la prima volta in sede di Cassazione, chiedendo alla Corte una valutazione di merito che non le compete. Il motivo è stato considerato generico perché non argomentava in modo chiaro e specifico come e perché si sarebbe verificata tale remissione.
La contestazione sulla dosimetria della pena
In secondo luogo, e in via subordinata, il ricorrente contestava la “dosimetria della pena”, cioè la quantità di pena inflitta. Anche in questo caso, la critica era del tutto aspecifica. Non solo mancava una critica puntuale alle valutazioni del giudice di merito, ma non veniva nemmeno indicato il parametro normativo di riferimento che si assumeva violato. Una contestazione di questo tipo si traduce in una mera richiesta di rivalutazione, non ammissibile in sede di legittimità.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Di fronte a un’impugnazione così formulata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La mancanza di specificità ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi di ricorso devono essere sorretti da “concreta specificità e pertinenza censoria”. Non è sufficiente enunciare un principio o una doglianza, ma è necessario articolare un’argomentazione logico-giuridica che metta in luce l’errore commesso dal giudice del precedente grado di giudizio. In assenza di tale specificità, il ricorso si rivela un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, funzione che esula dalle competenze della Cassazione.
Le conclusioni
La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali, tra cui spicca l’onere di presentare motivi di ricorso chiari, dettagliati e giuridicamente pertinenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso analizzato, il ricorso è stato respinto perché le argomentazioni erano formulate in modo del tutto generico e aspecifico.
È possibile presentare nuova documentazione per la prima volta in Cassazione?
Generalmente, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Come si evince dall’ordinanza, la Corte ha ritenuto di non poter effettuare una valutazione di merito su documenti prodotti per la prima volta in quella sede, soprattutto a fronte di un ricorso generico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SULMONA il 08/07/1988
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce in modo del tutto generico ed aspecifico la asserita ricorrenza di remissione tacita di querela (richiamando documentazione prodotta solo in questa sede e della quale si richiede una valutazione nel merito, in assenza di una effettiva e ricorrente remissione della querela) ed in subordine contesta in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena (neanche evidenziando il parametro normativo di riferimento), in quanto non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.